Art. 80 Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 6/2008 1. All'articolo 14 della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 3 e' abrogato; b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Il Direttore della Riserva di caccia e' il legale rappresentante dell'associazione della Riserva di caccia ed e' iscritto nell'Elenco regionale dei dirigenti venatori. La mancata iscrizione nell'Elenco per il mancato superamento del primo esame di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies), punto 1), successivo all'elezione, comporta la decadenza del Direttore della Riserva di caccia e la gestione diretta dell'associazione Riserva di caccia da parte dell'Associazione di cui all'articolo 19. Il dirigente venatorio dichiarato decaduto e' ineleggibile fino al superamento dell'esame.».