Art. 80 
 
       Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 6/2008 
 
  1. All'articolo 14 della legge regionale 6/2008 sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) il comma 3 e' abrogato; 
    b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
      «6.  Il  Direttore  della  Riserva  di  caccia  e'  il   legale
rappresentante  dell'associazione  della  Riserva  di  caccia  ed  e'
iscritto nell'Elenco regionale dei  dirigenti  venatori.  La  mancata
iscrizione nell'Elenco per il mancato superamento del primo esame  di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies), punto 1),  successivo
all'elezione, comporta la decadenza del Direttore  della  Riserva  di
caccia e la gestione diretta dell'associazione Riserva di  caccia  da
parte  dell'Associazione  di  cui  all'articolo  19.   Il   dirigente
venatorio dichiarato decaduto e'  ineleggibile  fino  al  superamento
dell'esame.».