Art. 86 
 
        Modifica all'articolo 23 della legge regionale 6/2008 
 
  1. Il comma 11 dell'articolo 23 della  legge  regionale  6/2008  e'
sostituito dal seguente: 
    «11. Le autorizzazioni all'istituzione di  aziende  venatorie  di
cui ai commi 1 e 5  sono  rilasciate  e  rinnovate  con  le  medesime
modalita' per un periodo non inferiore a cinque anni e non  superiore
a dieci anni; la durata delle autorizzazioni di cui  al  comma  1  e'
determinata   in   considerazione   dei   programmi    di    gestione
faunistico-venatoria e di miglioramento ambientale.».