Art. 86 Modifica all'articolo 23 della legge regionale 6/2008 1. Il comma 11 dell'articolo 23 della legge regionale 6/2008 e' sostituito dal seguente: «11. Le autorizzazioni all'istituzione di aziende venatorie di cui ai commi 1 e 5 sono rilasciate e rinnovate con le medesime modalita' per un periodo non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni; la durata delle autorizzazioni di cui al comma 1 e' determinata in considerazione dei programmi di gestione faunistico-venatoria e di miglioramento ambientale.».