Art. 92 
 
        Modifica all'articolo 33 della legge regionale 6/2008 
 
  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 6/2008 e'
inserito il seguente: 
    «2 bis. Per favorire l'abbattimento dei cinghiali  l'associazione
della Riserva di caccia puo' rilasciare i  permessi  annuali  di  cui
all'articolo 15, comma 2,  lettera  g),  nel  rispetto  dei  seguenti
criteri: 
      a) i permessi riguardano esclusivamente la caccia al cinghiale; 
      b) i permessi sono rilasciati anche a cacciatori  associati  ad
altre Riserve di caccia della regione; 
      c) in deroga ai limiti di cui al comma 1 il numero dei permessi
non puo' essere superiore al 50 per cento  dei  cacciatori  assegnati
alla Riserva, fino ad un massimo di quindici permessi; 
      d) nella zona di rimozione del cinghiale il rilascio e'  dovuto
se sul territorio della Riserva di caccia sono stati accertati  danni
da cinghiale da parte del Servizio competente in materia di  gestione
faunistica e venatoria nell'anno solare precedente; 
      e) al di fuori  della  zona  di  rimozione  del  cinghiale,  il
rilascio e' dovuto se la Riserva di caccia non ha raggiunto il 75 per
cento del completamento del piano di prelievo concesso nella stagione
venatoria precedente.».