Art. 92 Modifica all'articolo 33 della legge regionale 6/2008 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 6/2008 e' inserito il seguente: «2 bis. Per favorire l'abbattimento dei cinghiali l'associazione della Riserva di caccia puo' rilasciare i permessi annuali di cui all'articolo 15, comma 2, lettera g), nel rispetto dei seguenti criteri: a) i permessi riguardano esclusivamente la caccia al cinghiale; b) i permessi sono rilasciati anche a cacciatori associati ad altre Riserve di caccia della regione; c) in deroga ai limiti di cui al comma 1 il numero dei permessi non puo' essere superiore al 50 per cento dei cacciatori assegnati alla Riserva, fino ad un massimo di quindici permessi; d) nella zona di rimozione del cinghiale il rilascio e' dovuto se sul territorio della Riserva di caccia sono stati accertati danni da cinghiale da parte del Servizio competente in materia di gestione faunistica e venatoria nell'anno solare precedente; e) al di fuori della zona di rimozione del cinghiale, il rilascio e' dovuto se la Riserva di caccia non ha raggiunto il 75 per cento del completamento del piano di prelievo concesso nella stagione venatoria precedente.».