Art. 100 
 
                Instaurazione del rapporto di lavoro 
 
  1. L'organo preposto alla gestione individuato dall'ente approva la
graduatoria di merito  dei  candidati  e  il  risultato  delle  prove
selettive e nomina vincitori, nei limiti dei  posti  complessivamente
messi a concorso, i candidati utilmente collocati  nella  graduatoria
di merito, tenuto conto di quanto previsto dalle  leggi  statali  per
l'assunzione degli appartenenti alle categorie protette  o  da  altre
disposizioni di legge in  vigore  che  prevedono  riserve  di  posti,
titoli di precedenza e preferenza. 
  2. Nel caso di pari merito nelle graduatorie dei concorsi  e  delle
selezioni, la preferenza nell'assunzione o nell'avanzamento e'  data,
dopo aver rispettato i titoli di preferenza previsti dalla  normativa
vigente,  al  genere  meno  rappresentato  nella   specifica   figura
professionale o qualifica. 
  3. Le graduatorie dei concorsi pubblici o interni  hanno  validita'
triennale dalla data di approvazione  ai  fini  della  copertura  dei
posti che si venissero a rendere successivamente vacanti in organico,
fatta eccezione per i posti istituiti o  trasformati  successivamente
all'indizione dei concorsi medesimi. 
  4. La nomina e' comunicata all'interessato  con  indicazione  della
data in cui deve assumere servizio, che e' comunque prorogata per  il
tempo  previsto  contrattualmente  per  le  dimissioni   dall'impiego
ricoperto, per un periodo comunque non  superiore  ai  tre  mesi.  Il
vincitore di  concorso  sottoscrive  entro  tale  data  il  contratto
individuale di cui e' trasmessa copia. 
  5. Il vincitore che non assuma servizio senza  giustificato  motivo
entro il termine stabilito decade dalla nomina. Qualora il  vincitore
assuma servizio, per giustificato motivo,  con  ritardo  sul  termine
prefissatogli, gli  effetti  giuridici  ed  economici  decorrono  dal
giorno di presa di servizio. 
  6.  L'annullamento  del  provvedimento  di   nomina   comporta   la
risoluzione del contratto e la decadenza dall'impiego.