Art. 62
Norme transitorie
1. Al fine di garantire la continuita' del servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani, gli enti locali ed i gestori continuano
ad esercitare le loro funzioni ai sensi degli articoli 198 e 204 del
decreto senza soluzione di continuita', sino ad organizzazione del
Servizio integrato da parte di EGRIB.
2. Le attivita' di cui al comma 1 sono esercitate sotto il
coordinamento di EGRIB che stipula con i soggetti pubblici e privati
titolari delle piattaforme di trattamento e/o smaltimento e dei
servizi le convenzioni e gli accordi necessari allo svolgimento del
servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani all'interno
dell'ATO ed effettua i controlli e le verifiche sulle tariffe
applicate.
3. In fase di prima applicazione della presente legge, nelle more
dell'approvazione del Piano d'ambito di cui al precedente art. 13,
comma 1 la Regione Basilicata, in accordo con EGRIB, sulla base dei
criteri e degli indirizzi fissati dal P.R.G.R. puo' approvare un
Programma degli interventi necessari allo smaltimento e recupero dei
rifiuti, accompagnato da un Piano finanziario e da un modello
gestionale ed organizzativo del Programma degli interventi.
4. L'EGRIB in funzione dei costi al cancello degli impianti di
smaltimento in esercizio, predispone la tariffa unica regionale di
smaltimento in base agli appositi indirizzi e linee guida regionali
emanate entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente
legge.
5. Dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni, nelle more
dell'avvio del nuovo sistema di gestione, i comuni, in caso di
scadenze contrattuali, possono procedere ad affidare singolarmente i
servizi di raccolta, spazzamento e trasporto degli RSU, secondo gli
accordi che sono stabiliti con EGRIB.
6. Le disposizioni delle presente legge trovano immediata
applicazione ai procedimenti autorizzativi in corso, che devono
essere integrati in ottemperanza alle prescrizioni ivi previste.
7. Le Province, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, adeguano i loro strumenti di
pianificazione qualora se ne verifichi la mancata coerenza con i
criteri previsti nella legge e nel Piano.
8. Per gli interventi attinenti al Titolo V parte IV del decreto,
gia' finanziati alla data di entrata in vigore della presente legge,
ai sensi della legge regionale 8 settembre 1999, n. 27, continuano ad
applicarsi le norme previgenti.
9. In ottemperanza di quanto stabilito all'art. 5, comma 2, i
comuni portano in conclusione le attivita' in corso in relazione ai
procedimenti di bonifica e messa in sicurezza di cui al Titolo V
della Parte Quarta del decreto in essere entro centoventi giorni
dalla pubblicazione della presente legge nel B.U.R.
10. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le province trasmettono alla regione le anagrafi dei
siti da bonificare, aggiornate alla data di entrata in vigore della
stessa.
11. I soggetti di cui all'art. 9, comma 3 del decreto del Ministro
dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e il Ministro della sanita' 25 ottobre
1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalita' per
la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei
siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni) che
non abbiano ancora provveduto ad attivare le relative procedure di
bonifica, sono tenuti ad attivarle, ai sensi della presente legge,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa.