Art. 63
Tributo speciale per il deposito
in discarica dei rifiuti solidi
1. Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
solidi, istituito dall'art. 3, comma 24 della legge 28 dicembre 1995,
n. 549 «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», si
applica ai rifiuti di cui alla parte quarta del decreto compresi i
fanghi palabili:
a) conferiti in discarica;
b) smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di
energia;
c) abbandonati o scaricati in depositi incontrollati.
2. Il tributo di cui al comma 1 e' dovuto dai seguenti soggetti
passivi con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il
conferimento del rifiuto:
a) dal gestore di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti;
b) dal gestore di impianti di incenerimento, comunque denominati,
senza recupero di energia;
c) da chiunque eserciti attivita' di discarica abusiva e da
chiunque abbandoni, scarichi ed effettui deposito incontrollato di
rifiuti.
3. L'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il
proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, e'
tenuto in solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno
ambientale e al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie ai
sensi della legge n. 549/1995 ove non dimostri di aver presentato
denuncia di discarica abusiva ai competenti organi della Regione
prima della constatazione delle violazioni di legge.
4. La base imponibile del tributo e' costituita dalla quantita' dei
rifiuti determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei
registri di cui all'art. 3, comma 28 della legge n. 549/1995, nonche'
all'art. 190 (Registro di carico e scarico) del decreto alla cui
tenuta sono obbligati, mediante annotazione per quantita' e codice
CER dei rifiuti in ingresso, tutti i soggetti passivi. E' fatto
obbligo ai gestori di annotare sui detti registri le quantita' in
peso per chilogrammo dei rifiuti con la tipologia indicata nell'art.
3, commi 29 e 40 della legge n. 549/1995. A decorrere dalla completa
attuazione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti
(SISTRI) di cui al decreto, con delibera della Giunta regionale, sono
predisposte le istruzioni per l'applicazione del SISTRI al tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Il tributo
e' determinato secondo il disposto dei commi 29, 38 e 39 della legge
n. 549/1995, con le modalita' indicate ai successivi commi del
presente articolo. Ai fini dell'applicazione del tributo, lo
stoccaggio dei rifiuti in discarica esercitato in forza di ordinanza
sindacale ex art. 191 (Ordinanze contingibili e urgenti e poteri
sostitutivi) del decreto equivale allo stoccaggio in discarica
autorizzata a norma degli articoli 208 (Autorizzazione unica per i
nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti), 209
(Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di
certificazione ambientale) e 210 (Autorizzazioni in ipotesi
particolari) del decreto intendendosi per discarica quanto previsto
dall'art. 2 (Definizioni), comma 1, lettera g) del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva
1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti).
5. La Regione, entro il 31 luglio di ogni esercizio finanziario,
determina l'ammontare della imposta per kg di rifiuti conferiti entro
i limiti minimi e massimi ai sensi dell'art. 3, comma 29 della legge
n. 549/1995, come modificato dall'art. 26 della legge n. 62/2005.
6. La Giunta regionale e' delegata ad adottare apposito disegno di
legge, ai sensi dell'art. 3 comma 34 della legge 28 dicembre 1995 n.
549 e s.m.i., entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, recante la disciplina per l'accertamento, la
riscossione, i rimborsi in contenzioso amministrativo e quanto non
previsto dallo stesso art. 3, commi da 24 a 41. A decorrere dal 1°
agosto 2016, ferme restando le misure di premialita' di cui all'art.
205 del decreto, come modificato dall'art. 32 della legge 28 dicembre
2015, n. 221, in materia di raggiungimento delle percentuali ivi
previste di raccolta differenziata, l'ammontare del tributo e'
determinato:
a) in euro 0,005 al chilogrammo per i rifiuti inerti, esclusi
quelli derivanti da operazioni di costruzione e demolizione, smaltiti
in discarica per rifiuti inerti;
b) in euro 0,00517 al chilogrammo per i rifiuti speciali non
pericolosi o speciali pericolosi del settore minerario, lapideo e
metallurgico, smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi o in
discarica per rifiuti pericolosi;
c) in euro 0,010 al chilogrammo per i rifiuti inerti da
costruzioni e demolizioni smaltiti in discarica per rifiuti inerti,
in discarica per rifiuti non pericolosi o in discarica per rifiuti
pericolosi;
d) in euro 0,010 al chilogrammo per i rifiuti speciali non
pericolosi e per i rifiuti speciali pericolosi smaltiti in discarica
per rifiuti non pericolosi;
e) in euro 0,022 al chilogrammo per i rifiuti speciali non
pericolosi e per i rifiuti speciali pericolosi smaltiti in discarica
per rifiuti pericolosi;
f) in euro 0,020 al chilogrammo per i rifiuti urbani e assimilati
smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi;
g) in euro 0,025 al chilogrammo per i rifiuti urbani pericolosi
smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi o in discarica per
rifiuti pericolosi.
7. Beneficiari dei contributi di cui al fondo per la concessione di
finanziamenti ai comuni per l'esecuzione di interventi sul ciclo dei
rifiuti sono i comuni del territorio della Regione Basilicata che,
nel corso del precedente anno solare, risultano aver raggiunto un
livello di raccolta differenziata pari o superiore al 60%, con
priorita' per i comuni che abbiano raggiunto la maggiore percentuale
di raccolta differenziata nell'anno precedente, proporzionalmente al
numero degli abitanti residenti nel Comune. La Giunta regionale puo'
utilizzare, nel limite del 20% di stanziamenti del fondo «Spese per
interventi sul ciclo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati», per
interventi di emergenza straordinaria e nell'ulteriore limite del 20%
per il rafforzamento delle attivita' di verifica, controllo e
monitoraggio in capo all'ufficio regionale competente.
8. La Regione verifica con cadenza annuale la congruita' delle
somme versate dai gestori per il tributo, mediante controllo delle
dichiarazioni dei contribuenti e dei dati pubblicati sul sistema
SISTRI e/o Catasto dei rifiuti regionale e Orso.
9. La Regione, entro trenta giorni dalla pubblicazione nel B.U.R.
della presente legge, provvede a definire quanto previsto dall'art.
205, comma 3 e successivi del decreto.