Art. 63 
 
                  Tributo speciale per il deposito 
                   in discarica dei rifiuti solidi 
 
  1. Il tributo speciale per il deposito  in  discarica  dei  rifiuti
solidi, istituito dall'art. 3, comma 24 della legge 28 dicembre 1995,
n. 549 «Misure  di  razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  si
applica ai rifiuti di cui alla parte quarta del  decreto  compresi  i
fanghi palabili: 
    a) conferiti in discarica; 
    b) smaltiti  in  impianti  di  incenerimento  senza  recupero  di
energia; 
    c) abbandonati o scaricati in depositi incontrollati. 
  2. Il tributo di cui al comma 1 e'  dovuto  dai  seguenti  soggetti
passivi con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il
conferimento del rifiuto: 
    a) dal gestore di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti; 
    b) dal gestore di impianti di incenerimento, comunque denominati,
senza recupero di energia; 
    c) da chiunque eserciti  attivita'  di  discarica  abusiva  e  da
chiunque abbandoni, scarichi ed effettui  deposito  incontrollato  di
rifiuti. 
  3.  L'utilizzatore  a  qualsiasi  titolo   o,   in   mancanza,   il
proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica  abusiva,  e'
tenuto in solido agli oneri di bonifica, al  risarcimento  del  danno
ambientale e al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie  ai
sensi della legge n. 549/1995 ove non  dimostri  di  aver  presentato
denuncia di discarica abusiva  ai  competenti  organi  della  Regione
prima della constatazione delle violazioni di legge. 
  4. La base imponibile del tributo e' costituita dalla quantita' dei
rifiuti determinata  sulla  base  delle  annotazioni  effettuate  nei
registri di cui all'art. 3, comma 28 della legge n. 549/1995, nonche'
all'art. 190 (Registro di carico e  scarico)  del  decreto  alla  cui
tenuta sono obbligati, mediante annotazione per  quantita'  e  codice
CER dei rifiuti in ingresso,  tutti  i  soggetti  passivi.  E'  fatto
obbligo ai gestori di annotare sui detti  registri  le  quantita'  in
peso per chilogrammo dei rifiuti con la tipologia indicata  nell'art.
3, commi 29 e 40 della legge n. 549/1995. A decorrere dalla  completa
attuazione del sistema di controllo della tracciabilita' dei  rifiuti
(SISTRI) di cui al decreto, con delibera della Giunta regionale, sono
predisposte le istruzioni per l'applicazione del  SISTRI  al  tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Il  tributo
e' determinato secondo il disposto dei commi 29, 38 e 39 della  legge
n. 549/1995, con  le  modalita'  indicate  ai  successivi  commi  del
presente  articolo.  Ai  fini  dell'applicazione  del   tributo,   lo
stoccaggio dei rifiuti in discarica esercitato in forza di  ordinanza
sindacale ex art. 191 (Ordinanze  contingibili  e  urgenti  e  poteri
sostitutivi)  del  decreto  equivale  allo  stoccaggio  in  discarica
autorizzata a norma degli articoli 208 (Autorizzazione  unica  per  i
nuovi impianti  di  smaltimento  e  di  recupero  dei  rifiuti),  209
(Rinnovo  delle  autorizzazioni   alle   imprese   in   possesso   di
certificazione  ambientale)  e   210   (Autorizzazioni   in   ipotesi
particolari) del decreto intendendosi per discarica  quanto  previsto
dall'art.  2  (Definizioni),  comma  1,  lettera   g)   del   decreto
legislativo 13  gennaio  2003,  n.  36  (Attuazione  della  direttiva
1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti). 
  5. La Regione, entro il 31 luglio di  ogni  esercizio  finanziario,
determina l'ammontare della imposta per kg di rifiuti conferiti entro
i limiti minimi e massimi ai sensi dell'art. 3, comma 29 della  legge
n. 549/1995, come modificato dall'art. 26 della legge n. 62/2005. 
  6. La Giunta regionale e' delegata ad adottare apposito disegno  di
legge, ai sensi dell'art. 3 comma 34 della legge 28 dicembre 1995  n.
549 e s.m.i., entro sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della
presente  legge,  recante  la  disciplina  per   l'accertamento,   la
riscossione, i rimborsi in contenzioso amministrativo  e  quanto  non
previsto dallo stesso art. 3, commi da 24 a 41. A  decorrere  dal  1°
agosto 2016, ferme restando le misure di premialita' di cui  all'art.
205 del decreto, come modificato dall'art. 32 della legge 28 dicembre
2015, n. 221, in materia  di  raggiungimento  delle  percentuali  ivi
previste  di  raccolta  differenziata,  l'ammontare  del  tributo  e'
determinato: 
    a) in euro 0,005 al chilogrammo per  i  rifiuti  inerti,  esclusi
quelli derivanti da operazioni di costruzione e demolizione, smaltiti
in discarica per rifiuti inerti; 
    b) in euro 0,00517 al chilogrammo  per  i  rifiuti  speciali  non
pericolosi o speciali pericolosi del  settore  minerario,  lapideo  e
metallurgico, smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi  o  in
discarica per rifiuti pericolosi; 
    c)  in  euro  0,010  al  chilogrammo  per  i  rifiuti  inerti  da
costruzioni e demolizioni smaltiti in discarica per  rifiuti  inerti,
in discarica per rifiuti non pericolosi o in  discarica  per  rifiuti
pericolosi; 
    d) in euro 0,010  al  chilogrammo  per  i  rifiuti  speciali  non
pericolosi e per i rifiuti speciali pericolosi smaltiti in  discarica
per rifiuti non pericolosi; 
    e) in euro 0,022  al  chilogrammo  per  i  rifiuti  speciali  non
pericolosi e per i rifiuti speciali pericolosi smaltiti in  discarica
per rifiuti pericolosi; 
    f) in euro 0,020 al chilogrammo per i rifiuti urbani e assimilati
smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi; 
    g) in euro 0,025 al chilogrammo per i rifiuti  urbani  pericolosi
smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi o in  discarica  per
rifiuti pericolosi. 
  7. Beneficiari dei contributi di cui al fondo per la concessione di
finanziamenti ai comuni per l'esecuzione di interventi sul ciclo  dei
rifiuti sono i comuni del territorio della  Regione  Basilicata  che,
nel corso del precedente anno solare,  risultano  aver  raggiunto  un
livello di raccolta  differenziata  pari  o  superiore  al  60%,  con
priorita' per i comuni che abbiano raggiunto la maggiore  percentuale
di raccolta differenziata nell'anno precedente, proporzionalmente  al
numero degli abitanti residenti nel Comune. La Giunta regionale  puo'
utilizzare, nel limite del 20% di stanziamenti del fondo  «Spese  per
interventi sul ciclo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati»,  per
interventi di emergenza straordinaria e nell'ulteriore limite del 20%
per  il  rafforzamento  delle  attivita'  di  verifica,  controllo  e
monitoraggio in capo all'ufficio regionale competente. 
  8. La Regione verifica con  cadenza  annuale  la  congruita'  delle
somme versate dai gestori per il tributo,  mediante  controllo  delle
dichiarazioni dei contribuenti e  dei  dati  pubblicati  sul  sistema
SISTRI e/o Catasto dei rifiuti regionale e Orso. 
  9. La Regione, entro trenta giorni dalla pubblicazione  nel  B.U.R.
della presente legge, provvede a definire quanto  previsto  dall'art.
205, comma 3 e successivi del decreto.