Art. 64
Garanzie finanziarie per l'esercizio delle operazioni
di smaltimento e di recupero
1. In sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle
operazioni di smaltimento o di recupero dei rifiuti, ovvero di
rinnovo o proroga dalla stessa, l'autorita' competente determina
l'importo della garanzia finanziaria che il richiedente e' tenuto a
fornire.
2. La garanzia finanziaria puo' essere costituita in una delle
seguenti forme a scelta del richiedente:
a) versamento in numerario o deposito in titoli di Stato presso
la tesoreria dell'ente concedente;
b) presentazione di un atto di fideiussione irrevocabile a favore
dell'ente concedente, rilasciato da istituti abilitati.
3. L'importo della garanzia fideiussoria deve essere pari al costo
delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e
ripristino del sito di cui all'art. 28 comma 1, lettera g) del
decreto ed ai costi per la gestione di post-chiusura degli impianti
e, comunque, non inferiore al minimo determinato secondo le modalita'
di cui al comma 4. In caso di variazione delle autorizzazioni per
modifiche o ampliamenti, devono essere adeguati il progetto di
ripristino finale e la garanzia fideiussoria.
4. La Giunta regionale determina le clausole essenziali e fissa gli
indicatori delle garanzie fideiussorie, nonche' l'importo minimo
delle stesse.
5. Sino all'adozione della deliberazione di cui al comma
precedente, trova applicazione la disciplina di cui alla D.G.R. 31
maggio 1994, n. 3394 le cui voci sono aumentate del 50%.