Art. 56 Subingresso 1. Il trasferimento della gestione o della proprieta' dell'azienda o di un ramo d'azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento della titolarita' del titolo abilitativo all'esercizio dell'attivita' commerciale al soggetto subentrante. 2. Il/La subentrante deve inoltrare la comunicazione di subingresso sotto forma di segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) al comune competente per territorio, salvo quanto previsto all'art. 57. 3. Il/La subentrante deve dichiarare, al trasferimento dell'attivita', di essere in possesso dei requisiti di onorabilita' di cui all'art. 8 e - laddove richiesti - di quelli professionali di cui all'art. 9. 4. Il/La subentrante deve effettuare la comunicazione di subingresso, secondo le modalita' stabilite dal comune, prima dell'effettivo avvio dell'attivita' e comunque: a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o proprieta' dell'esercizio; b) entro un anno dalla morte del/della titolare. 5. In caso di subingresso a seguito di decesso, qualora si tratti di attivita' relative al settore merceologico alimentare, il soggetto subentrante che sia in possesso dei requisiti di onorabilita' di cui all'art. 8 ha facolta' di continuare l'attivita' a titolo provvisorio per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di decesso del dante causa. Qualora entro tale termine non sia dimostrato il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 9 il titolo abilitativo decade.