Art. 56 
 
                             Subingresso 
 
  1. Il trasferimento della gestione o della proprieta'  dell'azienda
o di un ramo d'azienda, per atto tra  vivi  o  per  causa  di  morte,
comporta il trasferimento della titolarita'  del  titolo  abilitativo
all'esercizio dell'attivita' commerciale al soggetto subentrante. 
  2. Il/La subentrante deve inoltrare la comunicazione di subingresso
sotto forma di segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) al
comune competente per territorio, salvo quanto previsto all'art. 57. 
  3.   Il/La   subentrante   deve   dichiarare,   al    trasferimento
dell'attivita', di essere in possesso dei requisiti  di  onorabilita'
di cui all'art. 8 e - laddove richiesti - di quelli professionali  di
cui all'art. 9. 
  4.  Il/La  subentrante  deve   effettuare   la   comunicazione   di
subingresso,  secondo  le  modalita'  stabilite  dal  comune,   prima
dell'effettivo avvio dell'attivita' e comunque: 
    a) entro sessanta giorni dalla data  dell'atto  di  trasferimento
della gestione o proprieta' dell'esercizio; 
    b) entro un anno dalla morte del/della titolare. 
  5. In caso di subingresso a seguito di decesso, qualora  si  tratti
di attivita' relative al settore merceologico alimentare, il soggetto
subentrante che sia in possesso dei requisiti di onorabilita' di  cui
all'art. 8 ha facolta' di continuare l'attivita' a titolo provvisorio
per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di decesso del dante
causa. Qualora entro tale termine non sia dimostrato il possesso  dei
requisiti professionali di  cui  all'art.  9  il  titolo  abilitativo
decade.