Art. 57 
 
Disposizioni speciali per il subingresso nell'attivita' di  commercio
                          su aree pubbliche 
 
  1. Il trasferimento della gestione o della proprieta'  dell'azienda
o di un ramo d'azienda, per atto tra  vivi  o  per  causa  di  morte,
comporta il trasferimento della titolarita'  del  titolo  abilitativo
all'esercizio dell'attivita' di commercio su aree pubbliche  nonche',
in caso di attivita' svolta su posteggio, della relativa  concessione
al soggetto subentrante. 
  2. Il/La subentrante deve inoltrare la comunicazione di subingresso
in forma di segnalazione certificata di inizio  attivita'  (SCIA)  al
comune sede del posteggio per l'attivita' di cui all'art.  22,  comma
1, lettera a). Nel caso di attivita' di cui  all'art.  22,  comma  1,
lettera b), il/la subentrante  deve  inoltrare  la  SCIA  al  proprio
comune di residenza e una comunicazione al comune al quale  il  dante
causa  ha  inoltrato  la  SCIA,  rispettivamente  al  comune  che  ha
rilasciato l'autorizzazione al dante causa. 
  3.   Il/La   subentrante   deve   dichiarare,   al    trasferimento
dell'attivita', di essere in possesso dei requisiti  di  onorabilita'
di cui all'art. 8 e, ove richiesti, dei  requisiti  professionali  di
cui all'articolo 9. 
  4.  Il/La  subentrante  deve   effettuare   la   comunicazione   di
subingresso,  secondo  le  modalita'  stabilite  dal  comune,   prima
dell'effettivo avvio dell'attivita', e comunque: 
    a) entro sessanta giorni dalla data  dell'atto  di  trasferimento
della gestione o della proprieta' dell'attivita', in caso di atto tra
vivi; 
    b) entro un anno dalla morte del/della titolare. 
  5. In caso di subingresso a seguito di decesso, qualora  si  tratti
di attivita' relative al settore merceologico alimentare, il soggetto
subentrante che sia in possesso dei requisiti di onorabilita' di  cui
all'art.  8,  ha  facolta'  di  continuare   l'attivita'   a   titolo
provvisorio. Qualora entro un anno dalla data di  decesso  del  dante
causa, salvo proroga in comprovati  casi  di  forza  maggiore,  il/la
subentrante non dimostri il possesso dei requisiti  professionali  di
cui all'art. 9, il titolo abilitativo decade. 
  6. Il/La  subentrante  nel  titolo  abilitativo  all'esercizio  del
commercio  su  aree  pubbliche  acquisisce  i  titoli  di   priorita'
posseduti dal/dalla precedente titolare; questi  non  possono  essere
cumulati a quelli relativi ad altri titoli abilitativi. 
  7. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di subingresso di  cui
al comma 2,  il  comune  provvede  alla  verifica  della  regolarita'
contributiva del soggetto cedente e del subentrante. 
  8. Per i soggetti non ancora iscritti  al  registro  delle  imprese
alla data del subingresso nel titolo abilitativo o per i quali,  alla
medesima data, non sia scaduto il termine  per  il  primo  versamento
contributivo, la verifica di cui al comma  7  e'  effettuata  decorsi
centoventi giorni dalla data di iscrizione  al  medesimo  registro  e
comunque entro i sessanta giorni successivi. 
  9. Il comune effettua le verifiche di cui ai commi 7 e 8 sulla base
degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o
dei dati richiesti, forniti dall'impresa ai sensi dell'art. 43, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445, e successive modifiche. 
  10. In caso di cessione di rami d'azienda ad acquirenti diversi  e'
fatto obbligo di  indicare,  nell'atto  di  cessione,  la  ditta  che
subentra nelle priorita' acquisite dal soggetto cedente con il titolo
abilitativo relativo allo specifico ramo d'azienda. 
  11. In caso di subentro  in  imprese  titolari  di  concessione  di
posteggio, la scadenza della  concessione  resta  quella  originaria,
ovvero al compimento dei dodici anni dalla data di rilascio.