Art. 59 
 
Disposizioni  speciali   per   il   subingresso   nell'attivita'   di
                      distribuzione carburanti 
 
  1.  Il  trasferimento  della  titolarita'   di   un   impianto   di
distribuzione carburanti e'  soggetto  alla  mera  comunicazione,  da
inoltrarsi entro trenta giorni, al competente ufficio  provinciale  e
all'Ufficio    delle    dogane    di    Bolzano.    Il/La    titolare
dell'autorizzazione puo' affidare la gestione degli impianti ad altri
soggetti mediante contratti di durata non inferiore a sei anni.