Art. 59 Disposizioni speciali per il subingresso nell'attivita' di distribuzione carburanti 1. Il trasferimento della titolarita' di un impianto di distribuzione carburanti e' soggetto alla mera comunicazione, da inoltrarsi entro trenta giorni, al competente ufficio provinciale e all'Ufficio delle dogane di Bolzano. Il/La titolare dell'autorizzazione puo' affidare la gestione degli impianti ad altri soggetti mediante contratti di durata non inferiore a sei anni.