Art. 68 Finanziamento degli enti del Servizio sanitario regionale 1. Il finanziamento del Servizio sanitario regionale e' stabilito in relazione ai tre fondamentali livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 sulla base di criteri o percentuali rideterminabili annualmente con le linee per la gestione di cui all'articolo 50, al fine di perseguire progressivamente la convergenza tra costi e fabbisogni standard, in condizioni di efficienza e appropriatezza, coerentemente alla programmazione regionale. 2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1, in relazione alle attivita' assicurate dagli enti di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 27/2018, viene effettuata in considerazione: a) del numero della popolazione degli ambiti territoriali di competenza, corretto per eta', indice di morbilita', esito assistenziale e indice di dipendenza assistenziale; b) dei costi connessi alle funzioni assicurate, anche in relazione a specifici progetti o obiettivi. 3. Per i fini di cui al comma 1, il finanziamento in conto capitale del Servizio sanitario regionale avviene tenuto conto di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale n. 26/2015.