Art. 68 
 
      Finanziamento degli enti del Servizio sanitario regionale 
 
  1. Il finanziamento del Servizio sanitario regionale  e'  stabilito
in relazione ai tre fondamentali livelli essenziali di assistenza  di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  12  gennaio
2017 sulla base di criteri o percentuali rideterminabili  annualmente
con le linee per la gestione di  cui  all'articolo  50,  al  fine  di
perseguire progressivamente la convergenza  tra  costi  e  fabbisogni
standard, in condizioni di efficienza e appropriatezza, coerentemente
alla programmazione regionale. 
  2. La ripartizione delle risorse di cui al comma  1,  in  relazione
alle attivita' assicurate dagli enti  di  cui  all'articolo  3  della
legge regionale n. 27/2018, viene effettuata in considerazione: 
    a) del numero della  popolazione  degli  ambiti  territoriali  di
competenza,  corretto  per  eta',   indice   di   morbilita',   esito
assistenziale e indice di dipendenza assistenziale; 
    b)  dei  costi  connessi  alle  funzioni  assicurate,  anche   in
relazione a specifici progetti o obiettivi. 
  3. Per i fini di cui al comma 1, il finanziamento in conto capitale
del Servizio sanitario  regionale  avviene  tenuto  conto  di  quanto
stabilito ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale n. 26/2015.