Art. 21 
 
                    Inserimento dell'art. 14-ter 
                  nella legge regionale n. 20/2002 
 
  1. Dopo l'art. 14-bis della legge regionale 5 agosto  2002,  n.  20
(Legge finanziaria per l'anno 2002), e' inserito il seguente: 
    «Art. 14-ter (Canone per le  concessioni  di  grandi  derivazioni
idroelettriche). - 1. A decorrere dal 2021 i concessionari di  grandi
derivazioni a  scopo  idroelettrico  corrispondono  alla  Regione  un
canone annuale, versato in due rate  semestrali,  costituito  da  una
componente  fissa,  rapportata  alla  potenza   nominale   media   di
concessione,  e  da  una   componente   variabile,   calcolata   come
percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto  tra  la
produzione dell'impianto, al netto dell'eventuale energia  fornita  a
titolo gratuito, ed il prezzo zonale dell'energia elettrica. 
  2. La  componente  fissa  del  canone  di  cui  al  comma  1  varia
proporzionalmente alle variazioni, non  inferiori  al  5  per  cento,
dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per  la  produzione,
il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica. 
  3. La Giunta  regionale,  acquisito  il  parere  della  commissione
consiliare competente, determina con proprio regolamento,  secondo  i
principi di cui all'art.  15,  l'importo  unitario  della  componente
fissa, la percentuale della componente  variabile,  la  modalita'  di
quantificazione dei ricavi  normalizzati,  nonche'  le  modalita'  di
aggiornamento, versamento,  introito,  controllo  e  riscossione  del
canone. 
  4. La componente variabile del  canone  puo'  essere  inserita  nel
bando di gara come oggetto di offerta  economica  per  l'assegnazione
della concessione di grande derivazione idroelettrica.».