Art. 21 Inserimento dell'art. 14-ter nella legge regionale n. 20/2002 1. Dopo l'art. 14-bis della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l'anno 2002), e' inserito il seguente: «Art. 14-ter (Canone per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche). - 1. A decorrere dal 2021 i concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico corrispondono alla Regione un canone annuale, versato in due rate semestrali, costituito da una componente fissa, rapportata alla potenza nominale media di concessione, e da una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto, al netto dell'eventuale energia fornita a titolo gratuito, ed il prezzo zonale dell'energia elettrica. 2. La componente fissa del canone di cui al comma 1 varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica. 3. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, determina con proprio regolamento, secondo i principi di cui all'art. 15, l'importo unitario della componente fissa, la percentuale della componente variabile, la modalita' di quantificazione dei ricavi normalizzati, nonche' le modalita' di aggiornamento, versamento, introito, controllo e riscossione del canone. 4. La componente variabile del canone puo' essere inserita nel bando di gara come oggetto di offerta economica per l'assegnazione della concessione di grande derivazione idroelettrica.».