Art. 57 
 
            Ottimizzazione e coordinamento delle risorse 
               per il rilancio dell'economia regionale 
 
  1. Al fine di ottimizzare le risorse  da  destinare  all'attuazione
delle finalita' della presente legge la direzione centrale competente
in materia di attivita' produttive: 
    a)  monitora  le  opportunita'  di  cofinanziamento   con   fondi
nazionali e comunitari, anche rivolti  direttamente  alle  imprese  o
attuati tramite accordi di  sviluppo,  accordi  per  l'innovazione  e
altre forme di  sostegno  congiunto  a  progettualita'  rivolte  allo
sviluppo economico dei territori; 
    b)  coordina  l'utilizzo  di   fondi   nazionali   e   comunitari
nell'attuazione delle misure di competenza; 
    c)  individua  specifici  progetti   di   sviluppo   oggetto   di
cofinanziamento regionale, anche su iniziativa dei cluster  regionali
o di gruppi di imprese composti da almeno tre PMI. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 l'amministrazione  regionale,
in raccordo con Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, attua iniziative di
informazione e di accompagnamento alle imprese.