Art. 84 Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 4/2009 1. Alla lettera a) del comma 7 dell'articolo 19 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) dopo la parola «interessanti» sono inserite le seguenti «, per una sola volta nell'ambito della medesima proprieta' accorpata,» e la parola «cinquecento» e' sostituita dalla seguente «mille». 2. Alla lettera b) del comma 7 dell'articolo 19 della legge regionale 4/2009 le parole «alla conservazione del paesaggio o» sono soppresse. 3. Alla lettera c) del comma 7 dell'articolo 19 della legge regionale 4/2009 le parole «di boschi di neoformazione insediatisi su ex coltivi, prati e pascoli abbandonati da non oltre trent'anni» sono sostituite dalle seguenti: «nelle categorie forestali Robinieti, Castagneti, Boscaglie d'invasione, Arbusteti subalpini e Acero-tiglio frassineti nel tipo d'invasione». 4. Alla lettera d) del comma 7 dell'articolo 19 della legge regionale 4/2009 le parole «di difesa del suolo» sono soppresse. 5. Dopo la lettera d-bis) del comma 7 dell'articolo 19 della legge regionale 4/2009 sono aggiunte le seguenti: «d-ter) in aree di interfaccia urbano-rurale al fine di garantire la sicurezza pubblica e la prevenzione antincendio; l'estensione di tali aree e' stabilita dal piano antincendio della Regione di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi), a condizione che l'eventuale rimanente porzione di soprassuolo conservi le caratteristiche per essere riconosciuta come bosco ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e che nella porzione trasformata non vengano realizzate edificazioni o ampliate quelle esistenti; d-quater) entro i 25 metri da immobili esistenti per riduzioni di superfici boscate non superiori a 2000 metri quadri, a condizione che la rimanente porzione di soprassuolo conservi le caratteristiche per essere considerato bosco ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del decreto legislativo 34/2018 e che nella porzione trasformata non vengano realizzate edificazioni o ampliate quelle esistenti; d-quinquies) per il recupero di aree dichiarate di interesse archeologico e storico artistico.».