Art. 46 
 
Allevamenti di fauna selvatica per fini  di  ripopolamento  (art.  39
  della legge regionale n. 3/1994) 
 
  1. Gli allevamenti di fauna selvatica  per  fini  di  ripopolamento
sono destinati alla produzione di specie tipiche  regionali  per  uso
venatorio. 
  2. Gli allevamenti di fauna selvatica  per  fini  di  ripopolamento
sono segnalati lungo il confine delle recinzioni perimetrali, secondo
le modalita' dell'art.  26  della  legge  regionale  n.  3/1994,  con
tabelle che recano la scritta «Allevamento di fauna selvatica a scopo
di ripopolamento - Divieto di caccia». 
  3. Gli allevamenti di fauna selvatica  per  fini  di  ripopolamento
possono avere una fascia di rispetto di cento metri, nella  quale  e'
vietata la caccia. 
  4. Negli allevamenti di fauna selvatica per fini  di  ripopolamento
devono  essere  utilizzate  specifiche  strutture  ed   impianti   di
allevamento e deve essere mantenuta una densita'  di  capi  limitata,
secondo i rapporti minimi  fissati  dall'istituto  superiore  per  la
protezione e la ricerca (ISPRA) e di seguito indicati: 
    a) per il fagiano: dai trenta ai sessanta giorni d'eta' 0,5 metri
quadri/capo, oltre i sessanta giorni d'eta' 1 metro quadro/capo; 
    b) per il fagiano di qualita' secondo i parametri disposti  dalla
competente struttura della Giunta regionale: dai  venti  ai  quaranta
giorni d'eta' 0,5 metri quadri/capo, oltre i quaranta  giorni  d'eta'
2,5  metri  quadri/capo  e  applicando  le  specifiche   disposizioni
indicate dalla competente struttura della Giunta regionale; 
    c) per le pernici: dai trenta  ai  sessanta  giorni  d'eta'  0,25
metri  quadri/capo,  oltre  i  sessanta   giorni   d'eta'   1   metro
quadro/capo; 
    d) per le lepri in recinto: 100 metri quadri/capo. 
  5. L'allevamento per fini  di  ripopolamento  di  tutte  le  specie
selvatiche e' soggetto alle  disposizioni  previste  dalla  normativa
vigente in materia sanitaria. 
  6.  Gli  allevamenti  per  fini  di   ripopolamento   di   ungulati
autorizzati alla data di entrata in  vigore  del  d.p.g.r.  48/R/2017
sono dotati di recinzioni per evitare la fuoriuscita di  animali.  La
competente struttura della Giunta regionale puo' definire  specifiche
caratteristiche  tecniche  delle  recinzioni  con  riferimento   alle
diverse specie. 
  7. La fauna selvatica degli allevamenti per fini  di  ripopolamento
e' ceduta accompagnata da idonea certificazione sanitaria. 
  8. Gli allevamenti di fauna selvatica  per  fini  di  ripopolamento
possono aderire alle indicazioni prescritte da eventuali disciplinari
di qualita' predisposti dalla Regione. 
  9. Il rispetto delle prescrizioni indicate nel presente articolo  e
di quanto previsto da eventuali disciplinari di qualita' ai quali gli
allevamenti di  fauna  selvatica  per  fini  di  ripopolamento  hanno
aderito e' effettuata dalla commissione di cui all'art. 17, comma 9.