Art. 46 Allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento (art. 39 della legge regionale n. 3/1994) 1. Gli allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento sono destinati alla produzione di specie tipiche regionali per uso venatorio. 2. Gli allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento sono segnalati lungo il confine delle recinzioni perimetrali, secondo le modalita' dell'art. 26 della legge regionale n. 3/1994, con tabelle che recano la scritta «Allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento - Divieto di caccia». 3. Gli allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento possono avere una fascia di rispetto di cento metri, nella quale e' vietata la caccia. 4. Negli allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento devono essere utilizzate specifiche strutture ed impianti di allevamento e deve essere mantenuta una densita' di capi limitata, secondo i rapporti minimi fissati dall'istituto superiore per la protezione e la ricerca (ISPRA) e di seguito indicati: a) per il fagiano: dai trenta ai sessanta giorni d'eta' 0,5 metri quadri/capo, oltre i sessanta giorni d'eta' 1 metro quadro/capo; b) per il fagiano di qualita' secondo i parametri disposti dalla competente struttura della Giunta regionale: dai venti ai quaranta giorni d'eta' 0,5 metri quadri/capo, oltre i quaranta giorni d'eta' 2,5 metri quadri/capo e applicando le specifiche disposizioni indicate dalla competente struttura della Giunta regionale; c) per le pernici: dai trenta ai sessanta giorni d'eta' 0,25 metri quadri/capo, oltre i sessanta giorni d'eta' 1 metro quadro/capo; d) per le lepri in recinto: 100 metri quadri/capo. 5. L'allevamento per fini di ripopolamento di tutte le specie selvatiche e' soggetto alle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia sanitaria. 6. Gli allevamenti per fini di ripopolamento di ungulati autorizzati alla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 48/R/2017 sono dotati di recinzioni per evitare la fuoriuscita di animali. La competente struttura della Giunta regionale puo' definire specifiche caratteristiche tecniche delle recinzioni con riferimento alle diverse specie. 7. La fauna selvatica degli allevamenti per fini di ripopolamento e' ceduta accompagnata da idonea certificazione sanitaria. 8. Gli allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento possono aderire alle indicazioni prescritte da eventuali disciplinari di qualita' predisposti dalla Regione. 9. Il rispetto delle prescrizioni indicate nel presente articolo e di quanto previsto da eventuali disciplinari di qualita' ai quali gli allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento hanno aderito e' effettuata dalla commissione di cui all'art. 17, comma 9.