Art. 106.
                             Definizioni
    1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
      a) «documento  amministrativo»  ogni rappresentazione, comunque
formata,  del  contenuto  di  atti,  anche  interni,  delle pubbliche
amministrazioni   o,  comunque,  utilizzati  ai  fini  dell'attivita'
amministrativa;
      b) «documento  informatico»  la rappresentazione informatica di
atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
      c) «firma  digitale»  il  risultato della procedura informatica
(validazione)  basata  su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia,
una pubblica e una privata, che consente al sottoscrittore tramite la
chiave   privata  e  al  destinatario  tramite  la  chiave  pubblica,
rispettivamente,  di rendere manifesta e di verificare la provenienza
e  l'integrita'  di  un  documento  informatico  o  di  un insieme di
documenti informatici;
      d) «gestione   dei   documenti»   l'insieme   delle   attivita'
finalizzate  alla registrazione di protocollo e alla classificazione,
organizzazione,    assegnazione    e    reperimento   dei   documenti
amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell'ambito
del   sistema   di   classificazione  d'archivio  adottato;  essa  e'
effettuata mediante sistemi informativi automatizzati;
      e) «sistema  di  gestione  informatica dei documenti» l'insieme
delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione
e  delle  procedure informatiche utilizzati dalle amministrazioni per
la gestione dei documenti;
      f) «segnatura  di  protocollo»  l'apposizione o l'associazione,
all'originale  del  documento, in forma permanente e non modificabile
delle informazioni riguardanti il documento stesso.