Art. 46.
                  Attivita' di promozione regionale
    1. La Regione riconosce il diritto al benessere psicofisico della
persona disabile e ne favorisce la piena integrazione nella famiglia,
nella scuola, nel lavoro e nella societa'.
    2.  I  principi  per lo svolgimento delle attivita' di promozione
regionale delle politiche per le persone disabili sono i seguenti:
      a) sostegno alle responsabilita' familiari lungo tutto il ciclo
di vita della persona con disabilita';
      b) sviluppo  delle  autonomie  e  delle  abilita' possibili, in
particolare dei disabili gravi;
      c) promozione  degli  interventi  atti  ad  assicurare  la vita
indipendente;
      d) potenziamento  e  diffusione  omogenea  sul  territorio  dei
servizi di assistenza domiciliare, assistenza domiciliare integrata e
di assistenza socio-educativa territoriale;
      e) realizzazione     di     progetti    individualizzati    per
l'integrazione  scolastica e universitaria nonche' di formazione e di
accompagnamento al lavoro della persona disabile;
      f) incremento   della   rete  dei  centri  diurni,  dei  centri
addestramento  per  disabili  (CAD)  nonche'  l'estensione della loro
fascia oraria;
      g) individuazione  di  nuove tipologie di risposte residenziali
che assicurino una vita di relazione simile al nucleo familiare;
      h) rimozione  degli  ostacoli  che  aggravano  la condizione di
disabilita';
      i) promozione dell'acquisto di strumenti tecnologici innovativi
atti  a  facilitare la vita indipendente e il reinserimento sociale e
professionale;
      j) sviluppo  di  iniziative  permanenti  di  informazione  e di
partecipazione  della  popolazione  per  la prevenzione e per la cura
della  disabilita',  la riabilitazione e l'inserimento sociale di chi
ne e' colpito.
    3.  Il  riconoscimento di persona in situazione di handicap grave
ai  sensi  dell'Art.  3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
(legge  quadro  per  l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle  persone  handicappate),  costituisce  condizione  di priorita'
nell'accesso ai programmi ed ai servizi territoriali.