Art. 46. Attivita' di promozione regionale 1. La Regione riconosce il diritto al benessere psicofisico della persona disabile e ne favorisce la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella societa'. 2. I principi per lo svolgimento delle attivita' di promozione regionale delle politiche per le persone disabili sono i seguenti: a) sostegno alle responsabilita' familiari lungo tutto il ciclo di vita della persona con disabilita'; b) sviluppo delle autonomie e delle abilita' possibili, in particolare dei disabili gravi; c) promozione degli interventi atti ad assicurare la vita indipendente; d) potenziamento e diffusione omogenea sul territorio dei servizi di assistenza domiciliare, assistenza domiciliare integrata e di assistenza socio-educativa territoriale; e) realizzazione di progetti individualizzati per l'integrazione scolastica e universitaria nonche' di formazione e di accompagnamento al lavoro della persona disabile; f) incremento della rete dei centri diurni, dei centri addestramento per disabili (CAD) nonche' l'estensione della loro fascia oraria; g) individuazione di nuove tipologie di risposte residenziali che assicurino una vita di relazione simile al nucleo familiare; h) rimozione degli ostacoli che aggravano la condizione di disabilita'; i) promozione dell'acquisto di strumenti tecnologici innovativi atti a facilitare la vita indipendente e il reinserimento sociale e professionale; j) sviluppo di iniziative permanenti di informazione e di partecipazione della popolazione per la prevenzione e per la cura della disabilita', la riabilitazione e l'inserimento sociale di chi ne e' colpito. 3. Il riconoscimento di persona in situazione di handicap grave ai sensi dell'Art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), costituisce condizione di priorita' nell'accesso ai programmi ed ai servizi territoriali.