Art. 47. Servizi e prestazioni per le persone disabili 1. Per il raggiungimento delle finalita' di cui all'Art. 46 i piani di zona prevedono le forme di intervento attraverso la realizzazione dei seguenti servizi: a) aiuto alla persona; b) assistenza domiciliare, assistenza domiciliare integrata e assistenza socio-educativa territoriale; c) centri diurni; d) integrazione scolastica e lavorativa; e) sostegno e sostituzione temporanea della famiglia; f) accoglienza residenziale; g) famiglie-comunita' sostitutive della famiglia di origine. 2. Il piano di zona puo' inoltre individuare altri servizi tesi a favorire la piena integrazione sociale della persona disabile nonche' la fruizione dei beni culturali, ambientali, la pratica sportiva ed il turismo.