Art. 47.
            Servizi e prestazioni per le persone disabili
    1.  Per  il  raggiungimento  delle finalita' di cui all'Art. 46 i
piani  di  zona  prevedono  le  forme  di  intervento  attraverso  la
realizzazione dei seguenti servizi:
      a) aiuto alla persona;
      b) assistenza  domiciliare,  assistenza domiciliare integrata e
assistenza socio-educativa territoriale;
      c) centri diurni;
      d) integrazione scolastica e lavorativa;
      e) sostegno e sostituzione temporanea della famiglia;
      f) accoglienza residenziale;
      g) famiglie-comunita' sostitutive della famiglia di origine.
    2. Il piano di zona puo' inoltre individuare altri servizi tesi a
favorire la piena integrazione sociale della persona disabile nonche'
la  fruizione  dei beni culturali, ambientali, la pratica sportiva ed
il turismo.