Art. 48.
         Partecipazione di enti ed associazioni di categoria
    1.   La   Regione   riconosce  la  funzione  sociale  di  enti  e
associazioni  che  abbiano  finalita'  di  integrazione  sociale e di
promozione   di  diritti  di  cittadini  disabili  e  puo'  assegnare
contributi  per  la  loro  attivita',  secondo  quanto previsto dalla
specifica normativa regionale in materia.