Art. 85.
                     Petizioni e interrogazioni

    1.  I cittadini, singoli o associati, hanno facolta' di rivolgere
petizioni  al  consiglio  regionale  per  chiederne  l'intervento  su
questioni  di  interesse  collettivo.  L'ufficio di presidenza decide
sulla ricevibilita' e ammissibilita' delle petizioni.
    2.  Gli  enti locali con deliberazione dei rispettivi consigli, i
sindacati  dei  lavoratori  e  le  organizzazioni  di categoria hanno
facolta'  di  rivolgere  interrogazioni  scritte  agli  organi  della
Regione.
    3.  Il  regolamento  disciplina  il procedimento di presentazione
delle interrogazioni e delle petizioni.