Art. 85. Petizioni e interrogazioni 1. I cittadini, singoli o associati, hanno facolta' di rivolgere petizioni al consiglio regionale per chiederne l'intervento su questioni di interesse collettivo. L'ufficio di presidenza decide sulla ricevibilita' e ammissibilita' delle petizioni. 2. Gli enti locali con deliberazione dei rispettivi consigli, i sindacati dei lavoratori e le organizzazioni di categoria hanno facolta' di rivolgere interrogazioni scritte agli organi della Regione. 3. Il regolamento disciplina il procedimento di presentazione delle interrogazioni e delle petizioni.