Art. 86.
                       Consultazione popolare

    1.  La  Regione  puo'  deliberare la consultazione di particolari
categorie  o  settori  della  popolazione  su  provvedimenti  di loro
interesse.
    2.  La  consultazione  puo' essere indetta anche per categorie di
giovani non ancora elettori, purche' abbiano compiuto i sedici anni.