Art. 45. Modalita' di espletamento 1. La selezione e' effettuata da una commissione esaminatrice, e consiste in una o piu' delle seguenti prove: a) prova scritta; b) prova pratica; c) prova orale. 2. La selezione e' volta unicamente alla verifica dell'idoneita' del lavoratore a svolgere le mansioni della figura professionale per la quale avviene l'assunzione. Il risultato e' espresso in termini di idoneita' o non idoneita'.