Art. 45.
                      Modalita' di espletamento

   1.  La  selezione e' effettuata da una commissione esaminatrice, e
consiste in una o piu' delle seguenti prove:
    a) prova scritta;
    b) prova pratica;
    c) prova orale.
   2.  La  selezione e' volta unicamente alla verifica dell'idoneita'
del  lavoratore a svolgere le mansioni della figura professionale per
la quale avviene l'assunzione. Il risultato e' espresso in termini di
idoneita' o non idoneita'.