Art. 49.
Ricerca, formazione e assistenza tecnica
1. La Regione promuove e sostiene lo sviluppo della ricerca
applicata e della sperimentazione nel settore forestale, pastorale e
delle loro filiere, ai fini del miglioramento del patrimonio
silvo-pastorale.
2. Per contribuire allo sviluppo delle professionalita' legate
alla corretta gestione del bosco la Regione promuove e sostiene la
realizzazione di materiale divulgativo nel settore
agro-silvo-pastorale e la formazione professionale per gli
imprenditori, i professionisti e gli operatori della filiera
bosco-legno e dell'alpicoltura.
3. Per le attivita' di ricerca, sperimentazione, formazione e
divulgazione la Regione si avvale, oltre che dei propri enti
strumentali, degli enti, istituzioni, associazioni e aziende, sia
pubblici che privati, con competenze nel settore
agro-silvo-pastorale.
4. La Regione, le province, le comunita' montane e gli enti
gestori di parchi e riserve regionali promuovono e incentivano
l'assistenza tecnica specializzata a favore dei proprietari, dei
titolari di altri diritti reali di godimento, dei possessori di
boschi, pubblici e privati, e delle imprese boschive, singole o
associate, ai fini della gestione corretta e sostenibile delle
formazioni boscate.
5. La Regione si avvale dell'ERSAF, del corpo forestale regionale
istituito dalla legge regionale n. 12 gennaio 2002, n. 2 (Istituzione
del Corpo forestale regionale) e dell'Istituto di ricerca per
l'ecologia e l'economia applicata alle aree alpine (IREALP) per
promuovere condizioni di sviluppo per la ricerca, la formazione,
l'assistenza tecnica e per la redazione degli inventari e della carta
forestale di cui all'art. 46. La Regione puo', altresi', stipulare
convenzioni con enti, istituti di ricerca, consorzi forestali,
nonche' con il corpo forestale dello Stato ai sensi della legge 6
febbraio 2004, n. 36 (Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello
Stato).