Art. 49. Ricerca, formazione e assistenza tecnica 1. La Regione promuove e sostiene lo sviluppo della ricerca applicata e della sperimentazione nel settore forestale, pastorale e delle loro filiere, ai fini del miglioramento del patrimonio silvo-pastorale. 2. Per contribuire allo sviluppo delle professionalita' legate alla corretta gestione del bosco la Regione promuove e sostiene la realizzazione di materiale divulgativo nel settore agro-silvo-pastorale e la formazione professionale per gli imprenditori, i professionisti e gli operatori della filiera bosco-legno e dell'alpicoltura. 3. Per le attivita' di ricerca, sperimentazione, formazione e divulgazione la Regione si avvale, oltre che dei propri enti strumentali, degli enti, istituzioni, associazioni e aziende, sia pubblici che privati, con competenze nel settore agro-silvo-pastorale. 4. La Regione, le province, le comunita' montane e gli enti gestori di parchi e riserve regionali promuovono e incentivano l'assistenza tecnica specializzata a favore dei proprietari, dei titolari di altri diritti reali di godimento, dei possessori di boschi, pubblici e privati, e delle imprese boschive, singole o associate, ai fini della gestione corretta e sostenibile delle formazioni boscate. 5. La Regione si avvale dell'ERSAF, del corpo forestale regionale istituito dalla legge regionale n. 12 gennaio 2002, n. 2 (Istituzione del Corpo forestale regionale) e dell'Istituto di ricerca per l'ecologia e l'economia applicata alle aree alpine (IREALP) per promuovere condizioni di sviluppo per la ricerca, la formazione, l'assistenza tecnica e per la redazione degli inventari e della carta forestale di cui all'art. 46. La Regione puo', altresi', stipulare convenzioni con enti, istituti di ricerca, consorzi forestali, nonche' con il corpo forestale dello Stato ai sensi della legge 6 febbraio 2004, n. 36 (Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato).