Art. 49.

              Ricerca, formazione e assistenza tecnica



   1.  La  Regione  promuove  e  sostiene  lo  sviluppo della ricerca
applicata  e della sperimentazione nel settore forestale, pastorale e
delle   loro  filiere,  ai  fini  del  miglioramento  del  patrimonio
silvo-pastorale.
   2.  Per  contribuire  allo  sviluppo delle professionalita' legate
alla  corretta  gestione  del bosco la Regione promuove e sostiene la
realizzazione     di     materiale     divulgativo     nel    settore
agro-silvo-pastorale   e   la   formazione   professionale   per  gli
imprenditori,   i   professionisti  e  gli  operatori  della  filiera
bosco-legno e dell'alpicoltura.
   3.  Per  le  attivita'  di  ricerca, sperimentazione, formazione e
divulgazione  la  Regione  si  avvale,  oltre  che  dei  propri  enti
strumentali,  degli  enti,  istituzioni,  associazioni e aziende, sia
pubblici     che     privati,     con    competenze    nel    settore
agro-silvo-pastorale.
   4.  La  Regione,  le  province,  le  comunita'  montane e gli enti
gestori  di  parchi  e  riserve  regionali  promuovono  e incentivano
l'assistenza  tecnica  specializzata  a  favore  dei proprietari, dei
titolari  di  altri  diritti  reali  di  godimento, dei possessori di
boschi,  pubblici  e  privati,  e  delle  imprese boschive, singole o
associate,  ai  fini  della  gestione  corretta  e  sostenibile delle
formazioni boscate.
   5.  La Regione si avvale dell'ERSAF, del corpo forestale regionale
istituito dalla legge regionale n. 12 gennaio 2002, n. 2 (Istituzione
del  Corpo  forestale  regionale)  e  dell'Istituto  di  ricerca  per
l'ecologia  e  l'economia  applicata  alle  aree  alpine (IREALP) per
promuovere  condizioni  di  sviluppo  per  la ricerca, la formazione,
l'assistenza tecnica e per la redazione degli inventari e della carta
forestale  di  cui  all'art. 46. La Regione puo', altresi', stipulare
convenzioni  con  enti,  istituti  di  ricerca,  consorzi  forestali,
nonche'  con  il  corpo  forestale dello Stato ai sensi della legge 6
febbraio  2004,  n.  36  (Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello
Stato).