Art. 50. Attivita' selvicolturali, norme forestali regionali e certificazione ecocompatibile 1. Si considerano attivita' selvicolturali tutti gli interventi, diversi dalla trasformazione del bosco, relativi alla gestione forestale, quali i tagli di utilizzazione, gli sfolli, i diradamenti, le cure colturali, la difesa fitosanitaria, gli interventi di realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilita' agro-silvo-pastorale vietata al transito ordinario, le opere di sistemazione idraulico-forestale, nonche' i rimboschimenti e gli imboschimenti. Non si considerano attivita' selvicolturali gli interventi che consistono nella realizzazione di muraglioni in cemento armato o raccordi viabilistici e tutti gli interventi che non si basano su criteri di ingegneria naturalistica. 2. Le attivita' selvicolturali finalizzate alla salvaguardia e all'utilizzo rinnovabile e duraturo delle risorse forestali sono un fattore di sviluppo dell'economia locale e regionale e uno strumento fondamentale per la tutela attiva degli ecosistemi, dell'assetto idrogeologico e paesaggistico. 3. E' vietata la conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo, fatti salvi gli interventi autorizzati ai fini della difesa fitosanitaria o per altri motivi di rilevante interesse pubblico. E' vietato altresi' il taglio a raso dei boschi laddove le tecniche selvicolturali non sono finalizzate alla rinnovazione naturale, salvo casi diversi previsti dai piani di indirizzo forestale e dai piani di assestamento redatti e approvati secondo i criteri della gestione forestale sostenibile. 4. Con regolamento sono approvate le norme forestali regionali, con disposizioni distinte per tipi forestali, prevedendo norme dedicate alla gestione selvicolturale all'interno delle aree protette. Le attivita' selvicolturali, ovunque esercitate, devono essere conformi alle norme forestali regionali. 5. Il regolamento di cui al comma 4 disciplina in particolare: a) le deroghe, per motivi fitosanitari o di rilevante interesse pubblico, al divieto generale di conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo; b) le caratteristiche tecniche del taglio a raso affinche' sia finalizzato alla rinnovazione naturale del bosco; c) i criteri e le modalita' per effettuare i tagli a raso previsti dai piani di assestamento forestale o dai piani di indirizzo forestale; d) i criteri e le modalita' per il rilascio in bosco di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito; e) il divieto di impiegare specie esotiche a carattere infestante, dannose per la conservazione della biodiversita'; f) i contenuti e la disciplina della denuncia di inizio attivita' di cui al comma 7; g) le modalita' e i limiti da osservare nella redazione dei piani di indirizzo forestale per l'utilizzo di mandrie e greggi per la ripulitura di boschi e di terreni incolti; h) le modalita' per lo svolgimento delle attivita' agro-pastorali sui terreni non boscati sottoposti a vincolo idrogeologico. 6. I piani di assestamento e di indirizzo forestale possono derogare alle norme forestali regionali, previo parere obbligatorio e vincolante della Giunta regionale. Nel caso di superfici boscate assoggettate sia a piano di assestamento che a piano di indirizzo forestale prevalgono le norme contenute nel piano di assestamento forestale. 7. L'esecuzione di attivita' selvicolturali in conformita' alle norme forestali regionali e' subordinata alla presentazione di una denuncia di inizio attivita' all'ente competente per territorio, fatte salve le disposizioni riguardanti i siti con particolare regime di tutela previsto dalla normativa comunitaria, nonche' le riserve naturali e i parchi naturali all'interno dei parchi regionali. Alla denuncia di inizio attivita' si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 5 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione). Fino all'approvazione dei piani di indirizzo forestale, il taglio colturale dei boschi all'interno delle aree protette e' autorizzato preventivamente dall'ente gestore dell'area protetta. 8. La Giunta regionale mette a disposizione degli enti competenti e dei soggetti interessati procedure informatizzate per la presentazione della denuncia di inizio attivita' di cui al comma 7. 9. I tagli e le altre attivita' silvicolturali eseguiti in conformita' al presente articolo, al regolamento recante le norme forestali regionali e alla pianificazione forestale sono considerati interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica secondo quanto previsto dall'art. 149, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 42/2004. 10. Nella concessione dei contributi previsti dagli articoli 25 e 26 e' accordata priorita' agli interventi realizzati direttamente dai proprietari interessati, a quelli realizzati dalle aziende agricole e dai consorzi forestali operanti nei territori oggetto degli interventi, nonche' agli interventi realizzati secondo tecniche di ingegneria naturalistica. 11. Gli interventi di realizzazione e di manutenzione straordinaria della viabilita' agro-silvo-pastorale e le opere di sistemazione idraulico forestale sono soggetti alle autorizzazioni per la trasformazione del bosco e per la trasformazione d'uso del suolo di cui agli articoli 43 e 44 e alle procedure autorizzative o agli atti di assenso eventualmente previsti dalla normativa vigente. 12. La Giunta regionale, al fine di promuovere la gestione forestale sostenibile, ne determina i criteri e i sistemi di valutazione, incentivando l'introduzione di sistemi di certificazione eco-compatibile delle produzioni forestali e della selvicoltura.