Art. 50.
Attivita' selvicolturali, norme forestali regionali e certificazione
ecocompatibile
1. Si considerano attivita' selvicolturali tutti gli interventi,
diversi dalla trasformazione del bosco, relativi alla gestione
forestale, quali i tagli di utilizzazione, gli sfolli, i diradamenti,
le cure colturali, la difesa fitosanitaria, gli interventi di
realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria della
viabilita' agro-silvo-pastorale vietata al transito ordinario, le
opere di sistemazione idraulico-forestale, nonche' i rimboschimenti e
gli imboschimenti. Non si considerano attivita' selvicolturali gli
interventi che consistono nella realizzazione di muraglioni in
cemento armato o raccordi viabilistici e tutti gli interventi che non
si basano su criteri di ingegneria naturalistica.
2. Le attivita' selvicolturali finalizzate alla salvaguardia e
all'utilizzo rinnovabile e duraturo delle risorse forestali sono un
fattore di sviluppo dell'economia locale e regionale e uno strumento
fondamentale per la tutela attiva degli ecosistemi, dell'assetto
idrogeologico e paesaggistico.
3. E' vietata la conversione dei boschi governati o avviati a
fustaia in boschi governati a ceduo, fatti salvi gli interventi
autorizzati ai fini della difesa fitosanitaria o per altri motivi di
rilevante interesse pubblico. E' vietato altresi' il taglio a raso
dei boschi laddove le tecniche selvicolturali non sono finalizzate
alla rinnovazione naturale, salvo casi diversi previsti dai piani di
indirizzo forestale e dai piani di assestamento redatti e approvati
secondo i criteri della gestione forestale sostenibile.
4. Con regolamento sono approvate le norme forestali regionali,
con disposizioni distinte per tipi forestali, prevedendo norme
dedicate alla gestione selvicolturale all'interno delle aree
protette. Le attivita' selvicolturali, ovunque esercitate, devono
essere conformi alle norme forestali regionali.
5. Il regolamento di cui al comma 4 disciplina in particolare:
a) le deroghe, per motivi fitosanitari o di rilevante interesse
pubblico, al divieto generale di conversione dei boschi governati o
avviati a fustaia in boschi governati a ceduo;
b) le caratteristiche tecniche del taglio a raso affinche' sia
finalizzato alla rinnovazione naturale del bosco;
c) i criteri e le modalita' per effettuare i tagli a raso
previsti dai piani di assestamento forestale o dai piani di indirizzo
forestale;
d) i criteri e le modalita' per il rilascio in bosco di alberi da
destinare all'invecchiamento a tempo indefinito;
e) il divieto di impiegare specie esotiche a carattere
infestante, dannose per la conservazione della biodiversita';
f) i contenuti e la disciplina della denuncia di inizio attivita'
di cui al comma 7;
g) le modalita' e i limiti da osservare nella redazione dei piani
di indirizzo forestale per l'utilizzo di mandrie e greggi per la
ripulitura di boschi e di terreni incolti;
h) le modalita' per lo svolgimento delle attivita' agro-pastorali
sui terreni non boscati sottoposti a vincolo idrogeologico.
6. I piani di assestamento e di indirizzo forestale possono
derogare alle norme forestali regionali, previo parere obbligatorio e
vincolante della Giunta regionale. Nel caso di superfici boscate
assoggettate sia a piano di assestamento che a piano di indirizzo
forestale prevalgono le norme contenute nel piano di assestamento
forestale.
7. L'esecuzione di attivita' selvicolturali in conformita' alle
norme forestali regionali e' subordinata alla presentazione di una
denuncia di inizio attivita' all'ente competente per territorio,
fatte salve le disposizioni riguardanti i siti con particolare regime
di tutela previsto dalla normativa comunitaria, nonche' le riserve
naturali e i parchi naturali all'interno dei parchi regionali. Alla
denuncia di inizio attivita' si applicano le disposizioni degli
articoli 3 e 5 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di
semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante
abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione
amministrativa e delegificazione). Fino all'approvazione dei piani di
indirizzo forestale, il taglio colturale dei boschi all'interno delle
aree protette e' autorizzato preventivamente dall'ente gestore
dell'area protetta.
8. La Giunta regionale mette a disposizione degli enti competenti
e dei soggetti interessati procedure informatizzate per la
presentazione della denuncia di inizio attivita' di cui al comma 7.
9. I tagli e le altre attivita' silvicolturali eseguiti in
conformita' al presente articolo, al regolamento recante le norme
forestali regionali e alla pianificazione forestale sono considerati
interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica secondo
quanto previsto dall'art. 149, comma 1, lettere b) e c), del decreto
legislativo n. 42/2004.
10. Nella concessione dei contributi previsti dagli articoli 25 e
26 e' accordata priorita' agli interventi realizzati direttamente dai
proprietari interessati, a quelli realizzati dalle aziende agricole e
dai consorzi forestali operanti nei territori oggetto degli
interventi, nonche' agli interventi realizzati secondo tecniche di
ingegneria naturalistica.
11. Gli interventi di realizzazione e di manutenzione
straordinaria della viabilita' agro-silvo-pastorale e le opere di
sistemazione idraulico forestale sono soggetti alle autorizzazioni
per la trasformazione del bosco e per la trasformazione d'uso del
suolo di cui agli articoli 43 e 44 e alle procedure autorizzative o
agli atti di assenso eventualmente previsti dalla normativa vigente.
12. La Giunta regionale, al fine di promuovere la gestione
forestale sostenibile, ne determina i criteri e i sistemi di
valutazione, incentivando l'introduzione di sistemi di certificazione
eco-compatibile delle produzioni forestali e della selvicoltura.