Art. 50.

Attivita'  selvicolturali, norme forestali regionali e certificazione
                           ecocompatibile



   1.  Si  considerano attivita' selvicolturali tutti gli interventi,
diversi  dalla  trasformazione  del  bosco,  relativi  alla  gestione
forestale, quali i tagli di utilizzazione, gli sfolli, i diradamenti,
le  cure  colturali,  la  difesa  fitosanitaria,  gli  interventi  di
realizzazione,   manutenzione   ordinaria   e   straordinaria   della
viabilita'  agro-silvo-pastorale  vietata  al  transito ordinario, le
opere di sistemazione idraulico-forestale, nonche' i rimboschimenti e
gli  imboschimenti.  Non  si considerano attivita' selvicolturali gli
interventi  che  consistono  nella  realizzazione  di  muraglioni  in
cemento armato o raccordi viabilistici e tutti gli interventi che non
si basano su criteri di ingegneria naturalistica.
   2.  Le  attivita'  selvicolturali  finalizzate alla salvaguardia e
all'utilizzo  rinnovabile  e duraturo delle risorse forestali sono un
fattore  di sviluppo dell'economia locale e regionale e uno strumento
fondamentale  per  la  tutela  attiva  degli ecosistemi, dell'assetto
idrogeologico e paesaggistico.
   3.  E'  vietata  la  conversione  dei boschi governati o avviati a
fustaia  in  boschi  governati  a  ceduo,  fatti salvi gli interventi
autorizzati  ai fini della difesa fitosanitaria o per altri motivi di
rilevante  interesse  pubblico.  E' vietato altresi' il taglio a raso
dei  boschi  laddove  le tecniche selvicolturali non sono finalizzate
alla  rinnovazione naturale, salvo casi diversi previsti dai piani di
indirizzo  forestale  e dai piani di assestamento redatti e approvati
secondo i criteri della gestione forestale sostenibile.
   4.  Con  regolamento  sono approvate le norme forestali regionali,
con  disposizioni  distinte  per  tipi  forestali,  prevedendo  norme
dedicate   alla   gestione   selvicolturale  all'interno  delle  aree
protette.  Le  attivita'  selvicolturali,  ovunque esercitate, devono
essere conformi alle norme forestali regionali.
   5. Il regolamento di cui al comma 4 disciplina in particolare:
    a)  le  deroghe, per motivi fitosanitari o di rilevante interesse
pubblico,  al  divieto generale di conversione dei boschi governati o
avviati a fustaia in boschi governati a ceduo;
    b)  le  caratteristiche  tecniche del taglio a raso affinche' sia
finalizzato alla rinnovazione naturale del bosco;
    c)  i  criteri  e  le  modalita'  per  effettuare  i tagli a raso
previsti dai piani di assestamento forestale o dai piani di indirizzo
forestale;
    d) i criteri e le modalita' per il rilascio in bosco di alberi da
destinare all'invecchiamento a tempo indefinito;
    e)   il   divieto   di  impiegare  specie  esotiche  a  carattere
infestante, dannose per la conservazione della biodiversita';
    f) i contenuti e la disciplina della denuncia di inizio attivita'
di cui al comma 7;
    g) le modalita' e i limiti da osservare nella redazione dei piani
di  indirizzo  forestale  per  l'utilizzo  di mandrie e greggi per la
ripulitura di boschi e di terreni incolti;
    h) le modalita' per lo svolgimento delle attivita' agro-pastorali
sui terreni non boscati sottoposti a vincolo idrogeologico.
   6.  I  piani  di  assestamento  e  di  indirizzo forestale possono
derogare alle norme forestali regionali, previo parere obbligatorio e
vincolante  della  Giunta  regionale.  Nel  caso di superfici boscate
assoggettate  sia  a  piano  di assestamento che a piano di indirizzo
forestale  prevalgono  le  norme  contenute nel piano di assestamento
forestale.
   7.  L'esecuzione  di  attivita' selvicolturali in conformita' alle
norme  forestali  regionali  e' subordinata alla presentazione di una
denuncia  di  inizio  attivita'  all'ente  competente per territorio,
fatte salve le disposizioni riguardanti i siti con particolare regime
di  tutela  previsto  dalla normativa comunitaria, nonche' le riserve
naturali  e  i parchi naturali all'interno dei parchi regionali. Alla
denuncia  di  inizio  attivita'  si  applicano  le disposizioni degli
articoli  3 e 5 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di
semplificazione    2001.    Semplificazione    legislativa   mediante
abrogazione   di   leggi  regionali.  Interventi  di  semplificazione
amministrativa e delegificazione). Fino all'approvazione dei piani di
indirizzo forestale, il taglio colturale dei boschi all'interno delle
aree   protette  e'  autorizzato  preventivamente  dall'ente  gestore
dell'area protetta.
   8.  La Giunta regionale mette a disposizione degli enti competenti
e   dei   soggetti   interessati   procedure  informatizzate  per  la
presentazione della denuncia di inizio attivita' di cui al comma 7.
   9.  I  tagli  e  le  altre  attivita'  silvicolturali  eseguiti in
conformita'  al  presente  articolo,  al regolamento recante le norme
forestali  regionali e alla pianificazione forestale sono considerati
interventi  non  soggetti  ad  autorizzazione  paesaggistica  secondo
quanto  previsto dall'art. 149, comma 1, lettere b) e c), del decreto
legislativo n. 42/2004.
   10.  Nella concessione dei contributi previsti dagli articoli 25 e
26 e' accordata priorita' agli interventi realizzati direttamente dai
proprietari interessati, a quelli realizzati dalle aziende agricole e
dai   consorzi   forestali   operanti  nei  territori  oggetto  degli
interventi,  nonche'  agli  interventi realizzati secondo tecniche di
ingegneria naturalistica.
   11.   Gli   interventi   di   realizzazione   e   di  manutenzione
straordinaria  della  viabilita'  agro-silvo-pastorale  e le opere di
sistemazione  idraulico  forestale  sono soggetti alle autorizzazioni
per  la  trasformazione  del  bosco e per la trasformazione d'uso del
suolo  di  cui agli articoli 43 e 44 e alle procedure autorizzative o
agli atti di assenso eventualmente previsti dalla normativa vigente.
   12.  La  Giunta  regionale,  al  fine  di  promuovere  la gestione
forestale  sostenibile,  ne  determina  i  criteri  e  i  sistemi  di
valutazione, incentivando l'introduzione di sistemi di certificazione
eco-compatibile delle produzioni forestali e della selvicoltura.