Art. 51. Alpicoltura 1. Il Consiglio regionale, al fine di salvaguardare, valorizzare e sviluppare la pratica dell'alpicoltura, integrandola con il settore forestale, approva il piano regionale degli alpeggi, basato sul relativo catasto. 2. La Regione, per riconoscere i benefici ambientali e sociali derivanti dall'alpicoltura e per compensare i disagi dovuti alla carenza di viabilita' di accesso ai pascoli, trasferisce risorse finanziarie alle comunita' montane per l'erogazione di indennita' compensative, da determinare in funzione del numero di capi monticati, della superficie utilizzata e delle difficolta' di accesso agli alpeggi. 3. La Regione promuove e incentiva il ricambio generazionale al fine di assicurare nel tempo il mantenimento dell'alpicoltura. 4. I piani di indirizzo forestale di cui all'art. 47 definiscono aree e modalita' per l'utilizzo di mandrie e greggi per la ripulitura di boschi e di terreni incolti a scopo di prevenzione degli incendi boschivi e di conservazione del paesaggio rurale, secondo le modalita' e nel rispetto dei limiti stabiliti dalle norme forestali regionali. In mancanza o alla scadenza dei piani di indirizzo forestale, l'autorizzazione all'utilizzo di mandrie e greggi per la ripulitura di boschi e di terreni incolti e' rilasciata dall'ente competente in materia forestale.