Art. 51.

                             Alpicoltura



   1. Il Consiglio regionale, al fine di salvaguardare, valorizzare e
sviluppare  la  pratica dell'alpicoltura, integrandola con il settore
forestale,  approva  il  piano  regionale  degli  alpeggi, basato sul
relativo catasto.
   2.  La  Regione,  per  riconoscere i benefici ambientali e sociali
derivanti  dall'alpicoltura  e  per  compensare  i disagi dovuti alla
carenza  di  viabilita'  di  accesso  ai pascoli, trasferisce risorse
finanziarie  alle  comunita'  montane  per l'erogazione di indennita'
compensative,   da   determinare  in  funzione  del  numero  di  capi
monticati, della superficie utilizzata e delle difficolta' di accesso
agli alpeggi.
   3.  La  Regione  promuove e incentiva il ricambio generazionale al
fine di assicurare nel tempo il mantenimento dell'alpicoltura.
   4.  I  piani di indirizzo forestale di cui all'art. 47 definiscono
aree e modalita' per l'utilizzo di mandrie e greggi per la ripulitura
di  boschi  e di terreni incolti a scopo di prevenzione degli incendi
boschivi   e  di  conservazione  del  paesaggio  rurale,  secondo  le
modalita'  e  nel rispetto dei limiti stabiliti dalle norme forestali
regionali.  In  mancanza  o  alla  scadenza  dei  piani  di indirizzo
forestale,  l'autorizzazione  all'utilizzo di mandrie e greggi per la
ripulitura  di  boschi  e  di terreni incolti e' rilasciata dall'ente
competente in materia forestale.