Art. 51.
Alpicoltura
1. Il Consiglio regionale, al fine di salvaguardare, valorizzare e
sviluppare la pratica dell'alpicoltura, integrandola con il settore
forestale, approva il piano regionale degli alpeggi, basato sul
relativo catasto.
2. La Regione, per riconoscere i benefici ambientali e sociali
derivanti dall'alpicoltura e per compensare i disagi dovuti alla
carenza di viabilita' di accesso ai pascoli, trasferisce risorse
finanziarie alle comunita' montane per l'erogazione di indennita'
compensative, da determinare in funzione del numero di capi
monticati, della superficie utilizzata e delle difficolta' di accesso
agli alpeggi.
3. La Regione promuove e incentiva il ricambio generazionale al
fine di assicurare nel tempo il mantenimento dell'alpicoltura.
4. I piani di indirizzo forestale di cui all'art. 47 definiscono
aree e modalita' per l'utilizzo di mandrie e greggi per la ripulitura
di boschi e di terreni incolti a scopo di prevenzione degli incendi
boschivi e di conservazione del paesaggio rurale, secondo le
modalita' e nel rispetto dei limiti stabiliti dalle norme forestali
regionali. In mancanza o alla scadenza dei piani di indirizzo
forestale, l'autorizzazione all'utilizzo di mandrie e greggi per la
ripulitura di boschi e di terreni incolti e' rilasciata dall'ente
competente in materia forestale.