Art. 52.

                  Sistemazioni idraulico-forestali



   1. Si considerano sistemazioni idraulico forestali le attivita' di
riassetto  idrogeologico di bacini attraverso interventi integrati di
consolidamento   di   versanti,  di  regimazione  delle  acque  e  di
ricostituzione e cura dei boschi.
   2. Le attivita' selvicolturali di cui all'art. 50 sono considerate
opere  dirette  di  prevenzione  del  dissesto  idrogeologico e delle
calamita' naturali.
   3.  Si  considerano  di  pronto  intervento  le  opere  e i lavori
necessari:
    a)  per  fronteggiare  situazioni  di effettivo pericolo a cose o
persone     causate     da     eventi    calamitosi    nel    settore
idraulico-agrario-forestale;
    b) per ripristinare sistemazioni idraulico-agrario-forestali rese
necessarie da eventi di natura eccezionale;
    c)  per  interventi  in  aree  montane finalizzati al recupero di
alberi   danneggiati   da   eventi   eccezionali   o   da   evenienze
fitosanitarie.
   4.  Per l'esecuzione delle opere e dei lavori di pronto intervento
di   cui   al  comma  3  si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni dell'art. 1 della legge regionale n. 34/1973.
   5.  La Giunta regionale, in coerenza con i programmi di difesa del
suolo, trasferisce annualmente risorse alle province e alle comunita'
montane   per   la   realizzazione  e  manutenzione  delle  opere  di
sistemazione  idraulico-forestale  sulla  base dei seguenti indirizzi
prioritari:
    a)   manutenzione   conservativa   delle  opere  di  sistemazione
idraulico-forestale   esistenti,   taglio   e   recupero   di  alberi
danneggiati da eventi eccezionali o da evenienze fitosanitarie;
    b)  attuazione  diretta degli interventi da parte dei proprietari
in  forma  associata  o  consorziata,  dei consorzi forestali o delle
aziende agricole ubicate nei territori interessati dagli interventi;
    c) ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica.
   6.  Le  province e le comunita' montane impiegano preferibilmente,
per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, le
imprese  agricole,  cosi'  come  previsto  dall'art.  15  del decreto
legislativo  18  maggio  2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione
del  settore  agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001,
n. 57).
   7.  Se  vi  sono  gravi  processi  di degrado o motivi di pubblica
incolumita',  le province, le comunita' montane e gli enti gestori di
parchi e riserve regionali provvedono direttamente alla realizzazione
degli   interventi  di  manutenzione  e  ripristino  delle  superfici
forestali.