Art. 52.
Sistemazioni idraulico-forestali
1. Si considerano sistemazioni idraulico forestali le attivita' di
riassetto idrogeologico di bacini attraverso interventi integrati di
consolidamento di versanti, di regimazione delle acque e di
ricostituzione e cura dei boschi.
2. Le attivita' selvicolturali di cui all'art. 50 sono considerate
opere dirette di prevenzione del dissesto idrogeologico e delle
calamita' naturali.
3. Si considerano di pronto intervento le opere e i lavori
necessari:
a) per fronteggiare situazioni di effettivo pericolo a cose o
persone causate da eventi calamitosi nel settore
idraulico-agrario-forestale;
b) per ripristinare sistemazioni idraulico-agrario-forestali rese
necessarie da eventi di natura eccezionale;
c) per interventi in aree montane finalizzati al recupero di
alberi danneggiati da eventi eccezionali o da evenienze
fitosanitarie.
4. Per l'esecuzione delle opere e dei lavori di pronto intervento
di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni dell'art. 1 della legge regionale n. 34/1973.
5. La Giunta regionale, in coerenza con i programmi di difesa del
suolo, trasferisce annualmente risorse alle province e alle comunita'
montane per la realizzazione e manutenzione delle opere di
sistemazione idraulico-forestale sulla base dei seguenti indirizzi
prioritari:
a) manutenzione conservativa delle opere di sistemazione
idraulico-forestale esistenti, taglio e recupero di alberi
danneggiati da eventi eccezionali o da evenienze fitosanitarie;
b) attuazione diretta degli interventi da parte dei proprietari
in forma associata o consorziata, dei consorzi forestali o delle
aziende agricole ubicate nei territori interessati dagli interventi;
c) ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica.
6. Le province e le comunita' montane impiegano preferibilmente,
per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, le
imprese agricole, cosi' come previsto dall'art. 15 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione
del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001,
n. 57).
7. Se vi sono gravi processi di degrado o motivi di pubblica
incolumita', le province, le comunita' montane e gli enti gestori di
parchi e riserve regionali provvedono direttamente alla realizzazione
degli interventi di manutenzione e ripristino delle superfici
forestali.