Art. 53.
Materiale forestale di base e di moltiplicazione
1. La Regione promuove la conservazione e la tutela del patrimonio
genetico forestale autoctono e della biodiversita' sostenendo
l'utilizzo, la moltiplicazione e la diffusione delle specie forestali
autoctone di provenienza certificata.
2. La Regione, tramite l'ERSAF, provvede all'individuazione,
selezione, costituzione e caratterizzazione genetica, fenotipica ed
ecologica di popolamenti vegetali e di singole piante in grado di
fornire materiale di riproduzione idoneo alla coltivazione
vivaistica, attraverso la stipula di apposite convenzioni con i
rispettivi proprietari, nonche' all'acquisizione di aree boscate e di
piante singole o gruppi di piante di particolare importanza. I
popolamenti e le piante selezionate sono iscritti nei registri
regionali dei materiali di base.
3. La Regione contribuisce alle spese di gestione e manutenzione
delle superfici forestali e delle piante iscritte nei registri
regionali dei materiali di base, per assicurare le migliori
condizioni per la conservazione del patrimonio genetico conservato.
4. La Giunta regionale, anche avvalendosi dell'ERSAF, approva
criteri e modalita' per la raccolta e la certificazione della
provenienza e della qualita' del materiale forestale di base e del
materiale forestale di moltiplicazione da destinare ad attivita'
selvicolturali, ad interventi di rinaturalizzazione, ingegneria
naturalistica e ripristino ambientale, ad impianti di arboricoltura
da legno, nonche' ad interventi di riqualificazione paesaggistica
dello spazio rurale.