Art. 53. Materiale forestale di base e di moltiplicazione 1. La Regione promuove la conservazione e la tutela del patrimonio genetico forestale autoctono e della biodiversita' sostenendo l'utilizzo, la moltiplicazione e la diffusione delle specie forestali autoctone di provenienza certificata. 2. La Regione, tramite l'ERSAF, provvede all'individuazione, selezione, costituzione e caratterizzazione genetica, fenotipica ed ecologica di popolamenti vegetali e di singole piante in grado di fornire materiale di riproduzione idoneo alla coltivazione vivaistica, attraverso la stipula di apposite convenzioni con i rispettivi proprietari, nonche' all'acquisizione di aree boscate e di piante singole o gruppi di piante di particolare importanza. I popolamenti e le piante selezionate sono iscritti nei registri regionali dei materiali di base. 3. La Regione contribuisce alle spese di gestione e manutenzione delle superfici forestali e delle piante iscritte nei registri regionali dei materiali di base, per assicurare le migliori condizioni per la conservazione del patrimonio genetico conservato. 4. La Giunta regionale, anche avvalendosi dell'ERSAF, approva criteri e modalita' per la raccolta e la certificazione della provenienza e della qualita' del materiale forestale di base e del materiale forestale di moltiplicazione da destinare ad attivita' selvicolturali, ad interventi di rinaturalizzazione, ingegneria naturalistica e ripristino ambientale, ad impianti di arboricoltura da legno, nonche' ad interventi di riqualificazione paesaggistica dello spazio rurale.