Art. 53.

          Materiale forestale di base e di moltiplicazione



   1. La Regione promuove la conservazione e la tutela del patrimonio
genetico   forestale   autoctono  e  della  biodiversita'  sostenendo
l'utilizzo, la moltiplicazione e la diffusione delle specie forestali
autoctone di provenienza certificata.
   2.  La  Regione,  tramite  l'ERSAF,  provvede  all'individuazione,
selezione,  costituzione  e caratterizzazione genetica, fenotipica ed
ecologica  di  popolamenti  vegetali  e di singole piante in grado di
fornire   materiale   di   riproduzione   idoneo   alla  coltivazione
vivaistica,  attraverso  la  stipula  di  apposite  convenzioni con i
rispettivi proprietari, nonche' all'acquisizione di aree boscate e di
piante  singole  o  gruppi  di  piante  di  particolare importanza. I
popolamenti  e  le  piante  selezionate  sono  iscritti  nei registri
regionali dei materiali di base.
   3.  La  Regione contribuisce alle spese di gestione e manutenzione
delle  superfici  forestali  e  delle  piante  iscritte  nei registri
regionali   dei   materiali  di  base,  per  assicurare  le  migliori
condizioni per la conservazione del patrimonio genetico conservato.
   4.  La  Giunta  regionale,  anche  avvalendosi dell'ERSAF, approva
criteri  e  modalita'  per  la  raccolta  e  la  certificazione della
provenienza  e  della  qualita' del materiale forestale di base e del
materiale  forestale  di  moltiplicazione  da  destinare ad attivita'
selvicolturali,   ad  interventi  di  rinaturalizzazione,  ingegneria
naturalistica  e  ripristino ambientale, ad impianti di arboricoltura
da  legno,  nonche'  ad  interventi di riqualificazione paesaggistica
dello spazio rurale.