Art. 54.
Patrimonio forestale regionale e patrimonio degli enti locali
1. Il patrimonio indisponibile agro-silvo-pastorale della Regione,
denominato patrimonio forestale regionale, e' costituito:
a) dai beni gia' facenti parte del demanio forestale dello Stato,
trasferiti alla Regione a norma dell'art. 11, quinto comma, della
legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per
l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario);
b) dai vivai forestali gia' di proprieta' dello Stato;
c) dai terreni montani che pervengono alla Regione ai sensi
dell'art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo
sviluppo della montagna), nonche' per acquisto comunque diretto alla
formazione di boschi, prati, pascoli, vivai, aziende modello o
riserve naturali;
d) dai terreni montani acquisiti in base a provvedimenti di
attuazione di piani regionali;
e) da altri terreni e beni rustici che in qualsiasi modo
diventano proprieta' della Regione.
2. Il patrimonio forestale regionale e' una risorsa messa a
disposizione della collettivita' lombarda e delle generazioni future;
esso e' utilizzato per le seguenti finalita':
a) promozione di attivita' ricreative, didattiche e culturali;
b) costituzione di riserve e parchi aperti al pubblico;
c) salvaguardia ambientale, prevenzione del dissesto
idrogeologico, incremento del patrimonio faunistico e della
biodiversita', tutela e miglioramento del paesaggio;
d) ricerca e sperimentazione;
e) incremento delle produzioni forestali rinnovabili;
f) coinvolgimento delle realta' socio-economiche e delle aziende
agricole e forestali locali;
g) razionalizzazione della gestione delle risorse forestali
attraverso la promozione dell'istituzione di aziende modello, anche
miste, a proprieta' pubblica e privata;
h) integrazione di reddito alle popolazioni locali.
3. All'interno del patrimonio forestale regionale non e'
consentito l'esercizio dell'attivita' venatoria.
4. L'ERSAF gestisce il patrimonio forestale regionale e previo
nulla osta della Giunta regionale:
a) realizza acquisizioni volte ad ampliare il patrimonio
forestale regionale nei casi previsti dall'art. 9, primo e secondo
comma, della legge n. 1102/1971 e, nel caso di terreni ad esso
interclusi, di aree occorrenti per strade di accesso o spazi di
deposito e in ogni altro caso, qualora l'incorporamento dei terreni
sia necessario per una migliore e razionale gestione del patrimonio
forestale regionale;
b) costituisce servitu' attive e passive.
5. I beni immobili facenti parte del patrimonio forestale
regionale, gestibili a livello locale in modo piu' efficace ed
efficiente, possono essere affidati alla gestione pianificata di
realta' socio economiche locali e in particolare a consorzi
forestali, aziende agricole o imprese forestali, associazioni
ambientaliste riconosciute dalla Regione e da enti pubblici.
6. Gli enti locali possono gestire i propri patrimoni forestali,
fatta salva la fruizione degli usi civici da parte degli aventi
diritto, direttamente o tramite il conferimento degli stessi a un
consorzio forestale di cui fanno parte o tramite l'ERSAF.
7. Se dalla mancata o inadeguata gestione dei patrimoni forestali
di proprieta' pubblica possono derivare danni irreparabili agli
stessi o fenomeni di degrado, la Giunta regionale sollecita l'ente
locale proprietario o il consorzio forestale cui lo stesso ente
partecipa ad attuare direttamente i necessari interventi o ad
affidarne la gestione all'ERSAF.
8. Le attivita' selvicolturali previste dai piani di assestamento
forestale riguardanti superfici forestali di proprieta' pubblica non
affidate in gestione ai consorzi forestali possono essere effettuate
dall'ERSAF, dai comuni, dalle province, dalle comunita' montane o
dagli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali con le
seguenti modalita':
a) amministrazione diretta fino ad un massimo di 100 metri cubi
nel caso dei tagli di utilizzazione;
b) concessione diretta a impresa iscritta all'albo regionale di
cui all'art. 57, per un periodo non superiore alla validita' del
piano di assestamento forestale;
c) vendita diretta o appalto a un'impresa iscritta nell'albo
regionale.
9. La Regione dispone con regolamento in ordine ai lavori in
economia da realizzarsi nel settore forestale.