Art. 54.

    Patrimonio forestale regionale e patrimonio degli enti locali



   1. Il patrimonio indisponibile agro-silvo-pastorale della Regione,
denominato patrimonio forestale regionale, e' costituito:
    a) dai beni gia' facenti parte del demanio forestale dello Stato,
trasferiti  alla  Regione  a  norma dell'art. 11, quinto comma, della
legge   16   maggio   1970,  n.  281  (Provvedimenti  finanziari  per
l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario);
    b) dai vivai forestali gia' di proprieta' dello Stato;
    c)  dai  terreni  montani  che  pervengono  alla Regione ai sensi
dell'art.  9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo
sviluppo  della montagna), nonche' per acquisto comunque diretto alla
formazione  di  boschi,  prati,  pascoli,  vivai,  aziende  modello o
riserve naturali;
    d)  dai  terreni  montani  acquisiti  in  base a provvedimenti di
attuazione di piani regionali;
    e)  da  altri  terreni  e  beni  rustici  che  in  qualsiasi modo
diventano proprieta' della Regione.
   2.  Il  patrimonio  forestale  regionale  e'  una  risorsa messa a
disposizione della collettivita' lombarda e delle generazioni future;
esso e' utilizzato per le seguenti finalita':
    a) promozione di attivita' ricreative, didattiche e culturali;
    b) costituzione di riserve e parchi aperti al pubblico;
    c)    salvaguardia    ambientale,    prevenzione   del   dissesto
idrogeologico,   incremento   del   patrimonio   faunistico  e  della
biodiversita', tutela e miglioramento del paesaggio;
    d) ricerca e sperimentazione;
    e) incremento delle produzioni forestali rinnovabili;
    f)  coinvolgimento delle realta' socio-economiche e delle aziende
agricole e forestali locali;
    g)  razionalizzazione  della  gestione  delle  risorse  forestali
attraverso  la  promozione dell'istituzione di aziende modello, anche
miste, a proprieta' pubblica e privata;
    h) integrazione di reddito alle popolazioni locali.
   3.   All'interno   del   patrimonio  forestale  regionale  non  e'
consentito l'esercizio dell'attivita' venatoria.
   4.  L'ERSAF  gestisce  il  patrimonio forestale regionale e previo
nulla osta della Giunta regionale:
    a)   realizza   acquisizioni  volte  ad  ampliare  il  patrimonio
forestale  regionale  nei  casi previsti dall'art. 9, primo e secondo
comma,  della  legge  n.  1102/1971  e,  nel  caso di terreni ad esso
interclusi,  di  aree  occorrenti  per  strade  di accesso o spazi di
deposito  e in  ogni altro caso, qualora l'incorporamento dei terreni
sia  necessario  per una migliore e razionale gestione del patrimonio
forestale regionale;
    b) costituisce servitu' attive e passive.
   5.   I  beni  immobili  facenti  parte  del  patrimonio  forestale
regionale,  gestibili  a  livello  locale  in  modo  piu' efficace ed
efficiente,  possono  essere  affidati  alla  gestione pianificata di
realta'   socio   economiche  locali  e  in  particolare  a  consorzi
forestali,   aziende   agricole  o  imprese  forestali,  associazioni
ambientaliste riconosciute dalla Regione e da enti pubblici.
   6.  Gli  enti locali possono gestire i propri patrimoni forestali,
fatta  salva  la  fruizione  degli  usi  civici da parte degli aventi
diritto,  direttamente  o  tramite  il conferimento degli stessi a un
consorzio forestale di cui fanno parte o tramite l'ERSAF.
   7.  Se dalla mancata o inadeguata gestione dei patrimoni forestali
di  proprieta'  pubblica  possono  derivare  danni  irreparabili agli
stessi  o  fenomeni  di degrado, la Giunta regionale sollecita l'ente
locale  proprietario  o  il  consorzio  forestale  cui lo stesso ente
partecipa  ad  attuare  direttamente  i  necessari  interventi  o  ad
affidarne la gestione all'ERSAF.
   8.  Le attivita' selvicolturali previste dai piani di assestamento
forestale  riguardanti superfici forestali di proprieta' pubblica non
affidate  in gestione ai consorzi forestali possono essere effettuate
dall'ERSAF,  dai  comuni,  dalle  province, dalle comunita' montane o
dagli  enti  gestori  dei  parchi  e  delle  riserve regionali con le
seguenti modalita':
    a)  amministrazione  diretta fino ad un massimo di 100 metri cubi
nel caso dei tagli di utilizzazione;
    b)  concessione  diretta a impresa iscritta all'albo regionale di
cui  all'art.  57,  per  un  periodo non superiore alla validita' del
piano di assestamento forestale;
    c)  vendita  diretta  o  appalto  a un'impresa iscritta nell'albo
regionale.
   9.  La  Regione  dispone  con  regolamento  in ordine ai lavori in
economia da realizzarsi nel settore forestale.