Art. 55. Progetto grandi foreste 1. Su proposta delle province, la Regione finanzia la realizzazione di grandi foreste e di sistemi forestali, da effettuarsi preferibilmente in comprensori privi o scarsi di vegetazione forestale. 2. Le grandi foreste di cui al comma 1 sono fruibili gratuitamente dalla collettivita', sono realizzate utilizzando esclusivamente specie forestali autoctone e in esse e' escluso l'esercizio dell'attivita' venatoria. 3. La Regione con le province e le comunita' montane, nonche' con il coinvolgimento degli imprenditori agricoli promuove la realizzazione, entro il 31 dicembre 2009, di 10.000 ettari di nuovi boschi e sistemi forestali multifunzionali, in coerenza con le finalita' dell'art. 40, comma 5, con la pianificazione territoriale e di bacino, nonche' in applicazione dei protocolli internazionali. 4. La Regione promuove e finanzia altresi' progetti di forestazione urbana da realizzarsi in modo diffuso nei comuni che non dispongono di grandi estensioni e nei comuni fortemente urbanizzati. Gli interventi di forestazione urbana hanno lo scopo di maturazione e riqualificazione di aree ad urbanizzazione densa, di costruzione del paesaggio, di contenimento degli inquinanti, di mitigazione climatica e acustica.