Art. 55.

                       Progetto grandi foreste



   1.   Su   proposta   delle   province,   la  Regione  finanzia  la
realizzazione   di   grandi   foreste  e  di  sistemi  forestali,  da
effettuarsi   preferibilmente   in  comprensori  privi  o  scarsi  di
vegetazione forestale.
   2. Le grandi foreste di cui al comma 1 sono fruibili gratuitamente
dalla   collettivita',  sono  realizzate  utilizzando  esclusivamente
specie   forestali   autoctone  e  in  esse  e'  escluso  l'esercizio
dell'attivita' venatoria.
   3.  La Regione con le province e le comunita' montane, nonche' con
il   coinvolgimento   degli   imprenditori   agricoli   promuove   la
realizzazione,  entro  il 31 dicembre 2009, di 10.000 ettari di nuovi
boschi  e  sistemi  forestali  multifunzionali,  in  coerenza  con le
finalita' dell'art. 40, comma 5, con la pianificazione territoriale e
di bacino, nonche' in applicazione dei protocolli internazionali.
   4.   La   Regione   promuove   e  finanzia  altresi'  progetti  di
forestazione urbana da realizzarsi in modo diffuso nei comuni che non
dispongono  di grandi estensioni e nei comuni fortemente urbanizzati.
Gli interventi di forestazione urbana hanno lo scopo di maturazione e
riqualificazione  di aree ad urbanizzazione densa, di costruzione del
paesaggio, di contenimento degli inquinanti, di mitigazione climatica
e acustica.