Art. 55.
Progetto grandi foreste
1. Su proposta delle province, la Regione finanzia la
realizzazione di grandi foreste e di sistemi forestali, da
effettuarsi preferibilmente in comprensori privi o scarsi di
vegetazione forestale.
2. Le grandi foreste di cui al comma 1 sono fruibili gratuitamente
dalla collettivita', sono realizzate utilizzando esclusivamente
specie forestali autoctone e in esse e' escluso l'esercizio
dell'attivita' venatoria.
3. La Regione con le province e le comunita' montane, nonche' con
il coinvolgimento degli imprenditori agricoli promuove la
realizzazione, entro il 31 dicembre 2009, di 10.000 ettari di nuovi
boschi e sistemi forestali multifunzionali, in coerenza con le
finalita' dell'art. 40, comma 5, con la pianificazione territoriale e
di bacino, nonche' in applicazione dei protocolli internazionali.
4. La Regione promuove e finanzia altresi' progetti di
forestazione urbana da realizzarsi in modo diffuso nei comuni che non
dispongono di grandi estensioni e nei comuni fortemente urbanizzati.
Gli interventi di forestazione urbana hanno lo scopo di maturazione e
riqualificazione di aree ad urbanizzazione densa, di costruzione del
paesaggio, di contenimento degli inquinanti, di mitigazione climatica
e acustica.