Art. 30 
 
         Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 4 
      del 2000 sulle condizioni per l'esercizio dell'attivita' 
 
    1. Alla lettera b)  del  comma  1  dell'articolo  3  della  legge
regionale n. 4 del 2000 sono soppresse le seguenti  parole:  "e  alla
deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 10"
e alla lettera c) del  medesimo  comma  sono  soppresse  le  seguenti
parole: "attestata  da  certificato  rilasciato  dall'Azienda  unita'
sanitaria locale del Comune di residenza". 
    2. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2000
le parole "commi 3, 4 e 7" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3 e
4". 
    3. I commi 4 e 5 dell'articolo 3 della legge regionale n.  4  del
2000 sono sostituiti dai seguenti: 
    "4.  L'idoneita'  all'esercizio  della   professione   di   guida
turistica    consente    l'esercizio    dell'attivita'    nell'ambito
territoriale di estensione  regionale,  fino  all'entrata  in  vigore
delle  disposizioni  statali  che  individuino  un   diverso   ambito
territoriale per l'esercizio della professione. 
    5. La Giunta regionale, nel rispetto delle condizioni di  cui  ai
commi 1 e 2, puo' prevedere le modalita' con cui e'  consentito  alla
guida turistica di acquisire  specializzazioni  per  aree  tematiche,
senza alcun pregiudizio per  l'esercizio  dell'attivita'  nell'ambito
territoriale di cui al comma 4. La guida  turistica  puo',  altresi',
chiedere  di  superare  un  esame   relativo   alla   conoscenza   di
un'ulteriore lingua straniera.". 
    4. I commi 7 e 10 dell'articolo 3 della legge regionale n. 4  del
2000 sono abrogati.