Art. 30 Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2000 sulle condizioni per l'esercizio dell'attivita' 1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2000 sono soppresse le seguenti parole: "e alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 10" e alla lettera c) del medesimo comma sono soppresse le seguenti parole: "attestata da certificato rilasciato dall'Azienda unita' sanitaria locale del Comune di residenza". 2. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2000 le parole "commi 3, 4 e 7" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3 e 4". 3. I commi 4 e 5 dell'articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2000 sono sostituiti dai seguenti: "4. L'idoneita' all'esercizio della professione di guida turistica consente l'esercizio dell'attivita' nell'ambito territoriale di estensione regionale, fino all'entrata in vigore delle disposizioni statali che individuino un diverso ambito territoriale per l'esercizio della professione. 5. La Giunta regionale, nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 1 e 2, puo' prevedere le modalita' con cui e' consentito alla guida turistica di acquisire specializzazioni per aree tematiche, senza alcun pregiudizio per l'esercizio dell'attivita' nell'ambito territoriale di cui al comma 4. La guida turistica puo', altresi', chiedere di superare un esame relativo alla conoscenza di un'ulteriore lingua straniera.". 4. I commi 7 e 10 dell'articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2000 sono abrogati.