Art. 31 
 
         Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 4 
                       del 2000 sulle deroghe 
 
    1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 4 del 2000
le parole "previa acquisizione di nulla osta" sono  sostituite  dalle
seguenti: "a seguito di preventiva comunicazione". 
    2. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale n. 4 del 2000
e' sostituito dal seguente: 
    "3. La comunicazione e'  presentata  al  Comune  almeno  quindici
giorni prima dell'esercizio dell'attivita' di guida turistica di  cui
al  comma  2.  Il  Comune  almeno  dieci  giorni  prima  della   data
dell'evento puo' impedire lo svolgimento della prestazione.". 
    3. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale n. 4 del
2000 e' aggiunto il seguente comma 4 bis: 
    "4 bis. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera b)  della
direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  12
dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno,  ai  soggetti
abilitati   nell'ambito   dell'ordinamento   giuridico   del    Paese
comunitario di appartenenza allo  svolgimento  delle  professioni  di
guida      turistica,      accompagnatore      turistico,       guida
ambientale-escursionistica  e'  consentito  operare  sul   territorio
regionale,  in  regime  di  libera  prestazione  dei  servizi,  senza
necessita' di ottenere alcuna autorizzazione.".