Art. 31 Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 4 del 2000 sulle deroghe 1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 4 del 2000 le parole "previa acquisizione di nulla osta" sono sostituite dalle seguenti: "a seguito di preventiva comunicazione". 2. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale n. 4 del 2000 e' sostituito dal seguente: "3. La comunicazione e' presentata al Comune almeno quindici giorni prima dell'esercizio dell'attivita' di guida turistica di cui al comma 2. Il Comune almeno dieci giorni prima della data dell'evento puo' impedire lo svolgimento della prestazione.". 3. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale n. 4 del 2000 e' aggiunto il seguente comma 4 bis: "4 bis. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, ai soggetti abilitati nell'ambito dell'ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza allo svolgimento delle professioni di guida turistica, accompagnatore turistico, guida ambientale-escursionistica e' consentito operare sul territorio regionale, in regime di libera prestazione dei servizi, senza necessita' di ottenere alcuna autorizzazione.".