Art. 32 
 
         Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 4 
     del 2000 sugli elenchi provinciali, attestati di idoneita' 
                    e tesserini di riconoscimento 
 
    1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2000
e' sostituito dal seguente: 
    "2. La Provincia aggiorna e pubblica annualmente  sul  Bollettino
Ufficiale  Telematico  della  Regione  i  nominativi  di  coloro  che
comunicano   la   disponibilita'   all'effettivo   esercizio    della
professione per la quale sono  stati  dichiarati  idonei  e  indicano
anche le lingue straniere per le quali e' stato superato l'esame.". 
    2. Il secondo periodo del comma 3  dell'articolo  6  della  legge
regionale n. 4 del  2000  e'  sostituito  dal  seguente:  "La  Giunta
regionale puo' stabilire  modalita'  per  il  rinnovo  del  tesserino
personale.". 
    3. Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2000
sono soppresse le seguenti parole: "e, per le guide  turistiche,  gli
ambiti nei quali la professione puo' essere esercitata".