Art. 32 Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2000 sugli elenchi provinciali, attestati di idoneita' e tesserini di riconoscimento 1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2000 e' sostituito dal seguente: "2. La Provincia aggiorna e pubblica annualmente sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione i nominativi di coloro che comunicano la disponibilita' all'effettivo esercizio della professione per la quale sono stati dichiarati idonei e indicano anche le lingue straniere per le quali e' stato superato l'esame.". 2. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2000 e' sostituito dal seguente: "La Giunta regionale puo' stabilire modalita' per il rinnovo del tesserino personale.". 3. Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2000 sono soppresse le seguenti parole: "e, per le guide turistiche, gli ambiti nei quali la professione puo' essere esercitata".