Art. 33 
 
        Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 4 
                 del 2000 su tariffe non vincolanti 
 
    1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge  regionale  n.  4  del
2000  sono  soppresse  le  seguenti  parole  "e  che  gli   associati
applicheranno per l'anno di riferimento".