Art. 34 
 
      Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale n. 42 
            del 1993 sulla professione di maestro di sci 
 
    1. L'articolo 3 della legge regionale  9  dicembre  1993,  n.  42
(Ordinamento della professione di maestro di sci) e'  sostituito  dal
seguente: 
    "Art. 3 (Esercizio della professione in Emilia-Romagna). ─  1.  A
norma dell'articolo 3 della legge n. 81 del 1991, e' istituito l'Albo
professionale  dei  maestri  di  sci  della  Regione  Emilia-Romagna.
L'iscrizione all'Albo, a cura del Consiglio direttivo del Collegio di
cui all'articolo 2, e' subordinata al conseguimento dell'abilitazione
professionale di cui all'articolo 6 della legge n. 81 del 1991 ed  al
possesso dei seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana o di altro  Stato  membro  dell'Unione
europea; 
      b) maggiore eta'; 
      c) idoneita' psico-fisica; 
      d) possesso del diploma di scuola dell'obbligo; 
      e)  non  aver  riportato   condanne   penali   che   comportino
l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio  della  professione,
salvo che non sia intervenuta la riabilitazione. 
    2. Possono esercitare stabilmente la professione  di  maestro  di
sci  nel  territorio  regionale  soltanto  i  maestri  che  risultino
iscritti nell'Albo di cui al comma 1. 
    3. Ai  fini  dell'iscrizione  all'Albo,  i  soggetti  interessati
procedono con dichiarazione di inizio attivita' a  effetto  immediato
ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e  di  diritto
di accesso ai documenti  amministrativi).  Con  la  dichiarazione  e'
necessario certificare e attestare quanto indicato dal  comma  1  del
presente articolo.".