Art. 35 
 
      Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale n. 42 
            del 1993 sulla professione di maestro di sci 
 
    1.  L'articolo  6  della  legge  regionale  n.  42  del  1993  e'
sostituito dal seguente: 
    "Art. 6 (Maestri di sci di altre Regioni o di altri Stati). ─  1.
I maestri di sci iscritti negli Albi professionali di altre Regioni o
Province  autonome,   che   intendano   esercitare   stabilmente   la
professione  in  Emilia-Romagna,  devono  comunicare   al   Consiglio
direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci il  trasferimento
all'Albo professionale della  Regione  Emilia-Romagna.  Il  Consiglio
direttivo del Collegio regionale procede alla iscrizione all'Albo  di
cui all'articolo 3, previa verifica del  possesso  dei  requisiti  di
legge,  dandone  immediata  comunicazione  al  Collegio  regionale  o
provinciale dal quale il maestro proviene. 
    2. Il Consiglio direttivo del Collegio regionale dei  maestri  di
sci provvede a cancellare dall'Albo i nominativi di coloro che  hanno
trasferito  l'iscrizione  nell'Albo  di  altra  Regione  o  Provincia
autonoma. 
    3. I maestri di sci iscritti negli Albi  professionali  di  altre
Regioni o Province autonome, che intendano esercitare temporaneamente
la   professione   in   Emilia-Romagna,   devono   darne   preventiva
comunicazione al  Consiglio  direttivo  del  Collegio  regionale  dei
maestri  di  sci,  indicando  le  localita'  sciistiche  nelle  quali
intendono esercitare e il periodo di attivita'. 
    4. All'esercizio professionale temporaneo di maestro  di  sci  in
Emilia-Romagna da parte dei cittadini  provenienti  da  Stati  membri
dell'Unione  europea  diversi  dall'Italia,  non  iscritti  in   Albi
professionali  italiani,  si  applica  la  disciplina  contenuta  nel
decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206  (Attuazione  della
direttiva 2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento  delle  qualifiche
professionali,  nonche'  della  direttiva  2006/100/CE   che   adegua
determinate direttive  sulla  libera  circolazione  delle  persone  a
seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania). 
    5. I maestri  di  sci,  cittadini  di  Stati  membri  dell'Unione
europea diversi  dall'Italia,  non  iscritti  in  albi  professionali
italiani, che intendono  esercitare  stabilmente  la  professione  in
Emilia-Romagna, devono  procedere  ai  sensi  dell'articolo  3  della
presente legge. Fermo quanto disposto dal decreto legislativo n.  206
del 2007, in particolare al titolo III,  il  Collegio  regionale  dei
maestri di sci dispone l'iscrizione  all'Albo  subordinatamente  alla
verifica  della  sussistenza  del   possesso   del   titolo   idoneo,
riconosciuto dalla competente autorita' statale di cui all'articolo 5
dello stesso decreto legislativo n. 206 del 2007,  e  dei  requisiti,
diversi dall'abilitazione, di  cui  all'articolo  3,  comma  1  della
presente legge. 
    6. L'esercizio professionale in Emilia-Romagna, in forma  stabile
o temporanea, da parte dei maestri di sci  che  non  siano  cittadini
dell'Unione europea e che possiedano un titolo rilasciato dallo Stato
di provenienza senza essere iscritti in Albi professionali  italiani,
e' sottoposto alle norme di cui  al  decreto  legislativo  25  luglio
1998,  n.  286  (Testo  unico  delle  disposizioni   concernenti   la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero) e sue disposizioni attuative. Ai  fini  dell'esercizio  in
forma stabile, trova inoltre applicazione l'articolo 3. 
    7. I maestri di sci provenienti da altri Stati e da altre Regioni
o Province autonome  sono  tenuti  al  rispetto  di  quanto  disposto
all'articolo 9. 
    8. L'esercizio saltuario dell'attivita' da parte  di  maestri  di
sci provenienti con loro allievi da altre Regioni o Province autonome
o da altri Stati non e' soggetto agli obblighi  di  cui  al  presente
articolo. 
    9.  La  Giunta  regionale   puo'   prevedere,   per   motivi   di
opportunita', deroghe alle precedenti disposizioni,  in  presenza  di
accordi  bilaterali   con   Regioni   limitrofe   a   condizione   di
reciprocita'.".