Art. 36 Modifiche agli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 42 del 1993 sulle scuole di sci e snowboard 1. L'alinea del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale n. 42 del 1993 e' sostituito dal: "All'apertura di scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard si procede con dichiarazione di inizio attivita' con effetti immediati ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge n. 241 del 1990. Con la dichiarazione e' necessario certificare e attestare quanto segue:". 2. Sono abrogate le lettere g) e j) del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale n. 42 del 1993. 3. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 42 del 1993 e' sostituito dal seguente: "3. Si applica l'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, in particolare per quanto riguarda il potere dell'amministrazione comunale competente di vietare la prosecuzione dell'attivita' e di rimuoverne gli effetti, anche in caso di ripetute infrazioni delle norme di cui alla presente legge.". 4. E' abrogato il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale n. 42 del 1993. 5. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 42 del 1993 sono apportate le seguenti modifiche: a) l'alinea e' sostituito dal seguente: "La dichiarazione di cui all'articolo 7 deve essere presentata al Comune nel cui territorio ha sede la scuola, corredata da:"; b) e' abrogata la lettera b).