Art. 36 
 
      Modifiche agli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 42 
              del 1993 sulle scuole di sci e snowboard 
 
    1. L'alinea del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale  n.
42 del 1993 e' sostituito dal: "All'apertura di scuole di sci alpino,
sci di fondo e di snowboard si procede con  dichiarazione  di  inizio
attivita' con effetti immediati ai sensi dell'articolo 19,  comma  2,
della legge n. 241 del  1990.  Con  la  dichiarazione  e'  necessario
certificare e attestare quanto segue:". 
    2. Sono abrogate le lettere g) e j) del comma 2  dell'articolo  7
della legge regionale n. 42 del 1993. 
    3. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge  regionale  n.  42  del
1993 e' sostituito dal seguente: 
    "3. Si applica l'articolo 19 della legge  n.  241  del  1990,  in
particolare  per  quanto  riguarda  il  potere   dell'amministrazione
comunale competente di vietare la prosecuzione  dell'attivita'  e  di
rimuoverne gli effetti, anche in caso di  ripetute  infrazioni  delle
norme di cui alla presente legge.". 
    4. E' abrogato il comma 4 dell'articolo 7 della  legge  regionale
n. 42 del 1993. 
    5. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge  regionale  n.  42  del
1993 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) l'alinea e' sostituito dal seguente:  "La  dichiarazione  di
cui  all'articolo  7  deve  essere  presentata  al  Comune  nel   cui
territorio ha sede la scuola, corredata da:"; 
      b) e' abrogata la lettera b).