Art. 37 
 
     Modifiche agli articoli 9 e 10 della legge regionale n. 42 
                 del 1993 su tariffe non vincolanti 
 
    1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge  regionale  n.  42  del
1993 e' sostituito dal seguente: 
    "1. In materia di tariffe professionali praticate dai maestri  di
sci in Emilia-Romagna, si applica l'articolo 2  del  decreto-legge  4
luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e
sociale, per il  contenimento  e  la  razionalizzazione  della  spesa
pubblica, nonche' interventi in materia di  entrate  e  di  contrasto
all'evasione fiscale), convertito con  modificazioni  dalla  legge  4
agosto 2006, n.  248.  Il  Collegio  regionale  dei  maestri  di  sci
determina i limiti massimi indicativi delle tariffe  professionali  e
ne da' comunicazione agli enti locali.". 
    2. All'articolo 10 della legge regionale  n.  42  del  1993  sono
apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma 1, le parole "commi 3 e 4"  sono  sostituite  dalle
seguenti "commi 5 e 6"; 
      b) al primo periodo del comma 2, le parole "dell'autorizzazione
regionale" sono sostituite dalle seguenti:  "della  dichiarazione  di
cui all'articolo 7"; 
      c) il comma 3 e' abrogato.