Art. 37 Modifiche agli articoli 9 e 10 della legge regionale n. 42 del 1993 su tariffe non vincolanti 1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 42 del 1993 e' sostituito dal seguente: "1. In materia di tariffe professionali praticate dai maestri di sci in Emilia-Romagna, si applica l'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il Collegio regionale dei maestri di sci determina i limiti massimi indicativi delle tariffe professionali e ne da' comunicazione agli enti locali.". 2. All'articolo 10 della legge regionale n. 42 del 1993 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole "commi 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti "commi 5 e 6"; b) al primo periodo del comma 2, le parole "dell'autorizzazione regionale" sono sostituite dalle seguenti: "della dichiarazione di cui all'articolo 7"; c) il comma 3 e' abrogato.