Art. 38 
 
     Modifiche agli articoli 3, 4, 9 e 10 della legge regionale 
           n. 3 del 1994 sulla professione di guida alpina 
 
    1. Dopo il comma  2  dell'articolo  3  della  legge  regionale  1
febbraio 1994, n. 3 (Ordinamento della professione di  guida  alpina)
e' aggiunto il seguente: 
    "2 bis. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, i soggetti  interessati
procedono con dichiarazione di inizio attivita' con effetti immediati
ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e  di  diritto
di accesso ai documenti  amministrativi).  Con  la  dichiarazione  e'
necessario certificare e attestare quanto indicato dal comma 1.". 
    2. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 della legge  regionale  n.  3
del 1994 sono sostituiti dai seguenti: 
    "1. Le guide alpine - maestri di alpinismo e le  aspiranti  guide
iscritti nell'Albo di un'altra  Regione  o  Provincia  autonoma,  che
intendano esercitare stabilmente la  professione  in  Emilia-Romagna,
devono  comunicare   il   trasferimento   dell'iscrizione   nell'Albo
professionale della  Regione  Emilia-Romagna  al  Collegio  regionale
delle guide di cui all'articolo 13 della legge  n.  6  del  1989.  Il
Collegio procede all'iscrizione previa verifica dei requisiti di  cui
all'articolo 3. 
    2. Le guide alpine - maestri di alpinismo  iscritti  in  Albi  di
altre Regioni  o  Province  autonome,  che  svolgono  temporaneamente
l'attivita' di insegnamento presso  scuole  di  alpinismo  o  di  sci
alpinismo  dell'Emilia-Romagna,  possono  richiedere   l'aggregazione
temporanea all'Albo di cui all'articolo 3,  conservando  l'iscrizione
nell'Albo della Regione o Provincia autonoma di provenienza.  Non  e'
consentita l'aggregazione temporanea delle aspiranti guide. 
    3. Il  Collegio  regionale  delle  guide  dispone  l'aggregazione
temporanea di cui al comma 2, previa verifica della  sussistenza  dei
necessari requisiti del richiedente. Il Collegio provvede altresi'  a
cancellare dall'Albo coloro  che  hanno  trasferito  l'iscrizione  in
altro Albo regionale.". 
    3. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale n. 3 del
1994 sono aggiunti i seguenti: 
    "4 bis. All'esercizio professionale in Emilia-Romagna,  in  forma
temporanea o stabile, da parte di guide alpine - maestri di alpinismo
e aspiranti guide provenienti da  Stati  membri  dell'Unione  europea
diversi dall'Italia, non iscritti in Albi professionali italiani,  si
applicano  le   specifiche   disposizioni   contenute   nel   decreto
legislativo 9 novembre  2007,  n.  206  (Attuazione  della  direttiva
2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali,
nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate  direttive
sulla libera circolazione delle persone a  seguito  dell'adesione  di
Bulgaria e Romania). 
    4 ter. L'esercizio  professionale  in  Emilia-Romagna,  in  forma
stabile o temporanea, da parte di guide alpine - maestri di alpinismo
e aspiranti guide che non siano cittadini dell'Unione europea  e  che
possiedano un titolo rilasciato  dallo  Stato  di  provenienza  senza
essere iscritti in Albi professionali italiani,  e'  sottoposto  alle
norme di cui al decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286  (Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e  norme  sulla  condizione  dello  straniero)  e  sue   disposizioni
attuative. 
    4 quater. Nei casi di cui ai  commi  4  bis  e  4  ter,  ai  fini
dell'esercizio  in  forma   stabile,   trova   inoltre   applicazione
l'articolo 3.". 
    4. I commi 2 e 3 dell'articolo 9 della legge regionale n.  3  del
1994 sono sostituiti dai seguenti: 
    "2. Le richieste di riconoscimento delle scuole di alpinismo e di
sci alpinismo sono presentate alla Giunta regionale. 
    3. La Giunta regionale verifica annualmente la persistenza  delle
condizioni per il riconoscimento di cui all'articolo 19  della  legge
n. 6 del 1989.". 
    5. Il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale n. 3 del 1994
e' abrogato. 
    6. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge  regionale  n.  3  del
1994 e' abrogato.