Art. 74. Determinazione della destinazione d'uso degli immobili 1. Le destinazioni d'uso in atto delle unita' immobiliari sono quelle stabilite dalla licenza o concessione edilizia ovvero dall'autorizzazione rilasciata ai sensi di legge e, in assenza o indeterminatezza di tali atti, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento o da altri documenti probanti. 2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, i progetti degli interventi soggetti al regime autorizzativo di cui al Capo IV, dovranno riportare la specificazione della destinazione d'uso degli immobili e delle singole parti che lo compongono secondo la classificazione di cui all'articolo 73. 3. La specificazione di cui al comma 2 deve essere effettuata in relazione alle caratteristiche costruttive e alla dotazione di servizi degli edifici o di quelli ottenibili attraverso interventi di manutenzione ordinaria.