Art. 74.
       Determinazione della destinazione d'uso degli immobili
 
   1.  Le  destinazioni  d'uso  in atto delle unita' immobiliari sono
quelle  stabilite  dalla  licenza  o  concessione   edilizia   ovvero
dall'autorizzazione  rilasciata  ai  sensi  di  legge e, in assenza o
indeterminatezza  di  tali  atti,  dalla  classificazione   catastale
attribuita  in  sede  di  primo  accatastamento  o da altri documenti
probanti.
   2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, i  progetti  degli
interventi  soggetti  al  regime  autorizzativo  di  cui  al Capo IV,
dovranno riportare la specificazione della destinazione  d'uso  degli
immobili   e  delle  singole  parti  che  lo  compongono  secondo  la
classificazione di cui all'articolo 73.
   3. La specificazione di cui al comma 2 deve essere  effettuata  in
relazione  alle  caratteristiche  costruttive  e  alla  dotazione  di
servizi degli edifici o di quelli ottenibili attraverso interventi di
manutenzione ordinaria.