Art. 75.
           Mutamento di destinazione d'uso degli immobili
 
   1. Si ha mutamento di destinazione d'uso, con o senza opere edili,
quando si modifica l'uso in atto di una unita' immobiliare  per  piu'
del  35%  della  superficie utile dell'unita' stessa o per piu' di 30
mq.
   2. Si ha parimenti mutamento di destinazione d'uso anche quando  i
limiti  di  cui  al  comma  1  vengono  superati  in  piu' interventi
successivi.