Art. 75. Mutamento di destinazione d'uso degli immobili 1. Si ha mutamento di destinazione d'uso, con o senza opere edili, quando si modifica l'uso in atto di una unita' immobiliare per piu' del 35% della superficie utile dell'unita' stessa o per piu' di 30 mq. 2. Si ha parimenti mutamento di destinazione d'uso anche quando i limiti di cui al comma 1 vengono superati in piu' interventi successivi.