Art. 58 Vigilanza e sanzioni 1. Spettano all'Ente competente e ai comuni le funzioni di vigilanza rispetto all'attivita' di propria competenza e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie. 2. All'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge si provvede ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni. 3. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti all'Ente che ha accertato la violazione.