Art. 58 
 
                        Vigilanza e sanzioni 
 
  1.  Spettano  all'Ente  competente  e  ai  comuni  le  funzioni  di
vigilanza   rispetto   all'attivita'   di   propria   competenza    e
l'applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie. 
  2. All'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui
alla presente legge si provvede ai  sensi  della  legge  regionale  2
dicembre  1982,  n.  45  (Norme  per  l'applicazione  delle  sanzioni
amministrative pecuniarie di competenza della Regione o  di  enti  da
essa individuati, delegati o subdelegati) e successive  modificazioni
e integrazioni. 
  3.  I  proventi  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie   sono
devoluti all'Ente che ha accertato la violazione.