Art. 59 Sanzioni comuni alle strutture ricettive 1. E' soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 il titolare di una struttura ricettiva disciplinata dalla presente legge che: a) dichiara, al fine dell'attribuzione della classificazione, elementi non veritieri; b) non espone il segno distintivo ovvero omette di indicare, nella denominazione o nel materiale pubblicitario realizzato per suo conto, la tipologia e la classificazione riconosciuta all'esercizio; c) fa risultare nel segno distintivo esposto, nella denominazione, nel materiale pubblicitario realizzato per suo conto e diffuso anche tramite internet o mediante iniziative promozionali dirette, indicazioni non corrispondenti a quelle riconosciute dall'Ente competente o pubblicizza la struttura in spazi promozionali dedicati a strutture socio-assistenziali o sociosanitarie; d) non provvede entro trenta giorni a dichiarare le variazioni dei dati contenuti nel modello di classificazione; e) non fornisce all'Ente competente le informazioni richieste o non consente gli accertamenti disposti ai fini della classificazione; f) omette di comunicare preventivamente al Comune o all'Ente competente la sospensione o la cessazione dell'attivita' ai sensi dall'art. 54; g) non espone in modo visibile al pubblico il modello di classificazione; h) non provvede ad inoltrare la dichiarazione dei requisiti necessari all'attribuzione del livello di classificazione; i) non provvede alla stipula di polizza assicurativa ai sensi dell'art. 40.