Art. 59 
 
              Sanzioni comuni alle strutture ricettive 
 
  1. E' soggetto  all'applicazione  di  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria da  euro  500,00  a  euro  3.000,00  il  titolare  di  una
struttura ricettiva disciplinata dalla presente legge che: 
    a) dichiara, al  fine  dell'attribuzione  della  classificazione,
elementi non veritieri; 
    b) non espone il segno  distintivo  ovvero  omette  di  indicare,
nella denominazione o nel materiale pubblicitario realizzato per  suo
conto, la tipologia e la classificazione riconosciuta all'esercizio; 
    c)   fa   risultare   nel   segno   distintivo   esposto,   nella
denominazione, nel materiale pubblicitario realizzato per suo conto e
diffuso anche tramite internet  o  mediante  iniziative  promozionali
dirette,  indicazioni  non  corrispondenti  a   quelle   riconosciute
dall'Ente competente o pubblicizza la struttura in spazi promozionali
dedicati a strutture socio-assistenziali o sociosanitarie; 
    d) non provvede entro trenta giorni a  dichiarare  le  variazioni
dei dati contenuti nel modello di classificazione; 
    e) non fornisce all'Ente competente le informazioni  richieste  o
non consente gli accertamenti disposti ai fini della classificazione; 
    f) omette di comunicare  preventivamente  al  Comune  o  all'Ente
competente la sospensione o la  cessazione  dell'attivita'  ai  sensi
dall'art. 54; 
    g) non  espone  in  modo  visibile  al  pubblico  il  modello  di
classificazione; 
    h) non provvede  ad  inoltrare  la  dichiarazione  dei  requisiti
necessari all'attribuzione del livello di classificazione; 
    i) non provvede alla stipula di  polizza  assicurativa  ai  sensi
dell'art. 40.