Art. 63 
 
                Sanzioni relative all'uso occasionale 
                   di strutture ai fini ricettivi 
 
  1. Chiunque svolga le attivita' di cui all'art. 41 in  assenza  del
nulla  osta  comunale  e'  punito  con  la  sanzione   amministrativa
pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00. 
  2. Chiunque svolga le attivita' di cui all'art. 41  in  difformita'
del nulla osta comunale e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.