Art. 63 Sanzioni relative all'uso occasionale di strutture ai fini ricettivi 1. Chiunque svolga le attivita' di cui all'art. 41 in assenza del nulla osta comunale e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00. 2. Chiunque svolga le attivita' di cui all'art. 41 in difformita' del nulla osta comunale e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.