Art. 64 
 
              Sanzioni relative alle strutture balneari 
 
  1. E' soggetto  all'applicazione  di  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria  da  euro  1.500,00  a  euro  9.000,00  chi  gestisce  uno
stabilimento balneare, una spiaggia libera attrezzata o una  spiaggia
asservita in mancanza della SCIA o classificazione. 
  2. E' soggetto  all'applicazione  di  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 750,00 a euro 4.500,00 il titolare di una spiaggia
asservita che consenta l'accesso a soggetti diversi da quelli di  cui
all'art. 32. 
  3. E' fatta salva  l'applicazione  delle  sanzioni  in  materia  di
demanio marittimo.