Art. 64 Sanzioni relative alle strutture balneari 1. E' soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 a euro 9.000,00 chi gestisce uno stabilimento balneare, una spiaggia libera attrezzata o una spiaggia asservita in mancanza della SCIA o classificazione. 2. E' soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 750,00 a euro 4.500,00 il titolare di una spiaggia asservita che consenta l'accesso a soggetti diversi da quelli di cui all'art. 32. 3. E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni in materia di demanio marittimo.