Art. 66 Sanzioni concernenti la disciplina dei prezzi 1. E' soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 che viene raddoppiata in caso di reiterazione, il titolare di una struttura ricettiva o balneare che applica prezzi difformi da quelli indicati nella tabella riepilogativa di all'art. 57, commi 2 e 7. 2. E' soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.800,00 il titolare di una struttura ricettiva o di un marina resort che: a) non invia, ai sensi dell'art. 57, comma 3, copia della tabella riepilogativa, di cui al comma 2 del medesimo articolo all'Ente competente; b) non esponga i prezzi o li esponga in modo difforme dalle modalita' stabilite dalla presente legge e dalle disposizioni attuative. 3. E' soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00 il titolare di una struttura balneare che non rispetti i termini e le modalita' previste dalle disposizioni attuative per l'esposizione della tabella di cui all'art. 57, comma 7.