Art. 66 
 
            Sanzioni concernenti la disciplina dei prezzi 
 
  1. E' soggetto  all'applicazione  di  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 che viene raddoppiata  in
caso di reiterazione,  il  titolare  di  una  struttura  ricettiva  o
balneare che applica prezzi difformi da quelli indicati nella tabella
riepilogativa di all'art. 57, commi 2 e 7. 
  2. E' soggetto  all'applicazione  di  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria da  euro  300,00  a  euro  1.800,00  il  titolare  di  una
struttura ricettiva o di un marina resort che: 
    a) non invia, ai sensi dell'art. 57, comma 3, copia della tabella
riepilogativa, di cui al  comma  2  del  medesimo  articolo  all'Ente
competente; 
    b) non esponga i prezzi o  li  esponga  in  modo  difforme  dalle
modalita'  stabilite  dalla  presente  legge  e  dalle   disposizioni
attuative. 
  3. E' soggetto  all'applicazione  di  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria da  euro  200,00  a  euro  1.200,00  il  titolare  di  una
struttura balneare che non rispetti i termini e le modalita' previste
dalle disposizioni attuative per l'esposizione della tabella  di  cui
all'art. 57, comma 7.