Art. 51 
 
           Procedimento di formazione dei piani attuativi 
 
  1. I piani  di  riqualificazione  urbana,  i  piani  attuativi  per
specifiche finalita' e i piani di lottizzazione  sono  approvati  dal
comune, previo parere della CPC. Il parere della  CPC  e'  rilasciato
nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. 
  2. I piani di riqualificazione  urbana  e  i  piani  attuativi  per
specifiche  finalita',  quando  sono  d'iniziativa   pubblica,   sono
adottati dal consiglio comunale previo parere della CPC e  depositati
per trenta giorni a disposizione del pubblico per la presentazione di
osservazioni nel pubblico interesse.  Quando  i  piani  attuativi  di
iniziativa pubblica prevedono l'apposizione di vincoli espropriativi,
la deliberazione di adozione e' notificata ai proprietari delle  aree
assoggettate  al  vincolo.   Decorso   questo   termine   il   piano,
eventualmente  modificato  in  conseguenza  dell'accoglimento   delle
osservazioni  pervenute,  e'  approvato  dal  consiglio  comunale   e
acquista  efficacia  il  giorno  successivo  a   quello   della   sua
pubblicazione all'albo pretorio comunale e nel sito istituzionale del
comune. Si prescinde dall'approvazione del consiglio comunale se  nel
periodo di deposito non sono pervenute osservazioni. 
  3. I piani di lottizzazione e, quando sono d'iniziativa privata,  i
piani di riqualificazione urbana e i piani attuativi  per  specifiche
finalita' sono approvati dal consiglio comunale, previo parere  della
CPC e previo deposito del piano presso gli uffici del comune  per  un
periodo  di  venti  giorni  per   la   presentazione   di   eventuali
osservazioni nel pubblico interesse: 
  a) nei comuni  con  popolazione  inferiore  a  5.000  abitanti,  se
interessano un'area superiore a 2.500 metri quadrati; 
  b) nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti,
se  interessano  un'area  con  superficie  superiore  a  5.000  metri
quadrati; 
  c) nei comuni con  popolazione  superiore  a  10.000  abitanti,  se
interessano un'area con superficie superiore a 15.000 metri quadrati. 
  4. Quando non ricorrono le condizioni previste dal comma 3, i piani
di  lottizzazione  e  gli  altri  piani  d'iniziativa  privata   sono
approvati dalla giunta comunale, previo parere della CPC. 
  5. La richiesta di approvazione dei piani d'iniziativa privata puo'
essere  presentata  dai  proprietari  che  rappresentano  almeno   il
sessanta per cento degli indici edilizi ammessi dal PRG.  Alla  parte
rimanente di  area  si  applica  la  disciplina  della  lottizzazione
d'ufficio prevista dall'art. 52. 
  6. Il comune, assieme all'approvazione dei piani,  approva  con  il
medesimo provvedimento lo schema di convenzione previsto dall'art. 49
e successivamente ne promuove la  sottoscrizione.  Per  gli  immobili
interessati dal piano  il  certificato  di  destinazione  urbanistica
riporta gli estremi dell'atto  di  approvazione  del  piano  e  della
relativa convenzione. 
  7. Quando le opere di urbanizzazione sono  realizzate  direttamente
dal comune quest'ultimo, con il  provvedimento  di  approvazione  del
piano, puo' aumentare fino a un massimo del 30 per cento  l'incidenza
del contributo di costruzione previsto  dall'art.  87,  in  relazione
alla natura dell'insediamento, alle caratteristiche geografiche della
zona e allo stato delle opere di urbanizzazione.