Art. 51
Procedimento di formazione dei piani attuativi
1. I piani di riqualificazione urbana, i piani attuativi per
specifiche finalita' e i piani di lottizzazione sono approvati dal
comune, previo parere della CPC. Il parere della CPC e' rilasciato
nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta.
2. I piani di riqualificazione urbana e i piani attuativi per
specifiche finalita', quando sono d'iniziativa pubblica, sono
adottati dal consiglio comunale previo parere della CPC e depositati
per trenta giorni a disposizione del pubblico per la presentazione di
osservazioni nel pubblico interesse. Quando i piani attuativi di
iniziativa pubblica prevedono l'apposizione di vincoli espropriativi,
la deliberazione di adozione e' notificata ai proprietari delle aree
assoggettate al vincolo. Decorso questo termine il piano,
eventualmente modificato in conseguenza dell'accoglimento delle
osservazioni pervenute, e' approvato dal consiglio comunale e
acquista efficacia il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione all'albo pretorio comunale e nel sito istituzionale del
comune. Si prescinde dall'approvazione del consiglio comunale se nel
periodo di deposito non sono pervenute osservazioni.
3. I piani di lottizzazione e, quando sono d'iniziativa privata, i
piani di riqualificazione urbana e i piani attuativi per specifiche
finalita' sono approvati dal consiglio comunale, previo parere della
CPC e previo deposito del piano presso gli uffici del comune per un
periodo di venti giorni per la presentazione di eventuali
osservazioni nel pubblico interesse:
a) nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, se
interessano un'area superiore a 2.500 metri quadrati;
b) nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti,
se interessano un'area con superficie superiore a 5.000 metri
quadrati;
c) nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, se
interessano un'area con superficie superiore a 15.000 metri quadrati.
4. Quando non ricorrono le condizioni previste dal comma 3, i piani
di lottizzazione e gli altri piani d'iniziativa privata sono
approvati dalla giunta comunale, previo parere della CPC.
5. La richiesta di approvazione dei piani d'iniziativa privata puo'
essere presentata dai proprietari che rappresentano almeno il
sessanta per cento degli indici edilizi ammessi dal PRG. Alla parte
rimanente di area si applica la disciplina della lottizzazione
d'ufficio prevista dall'art. 52.
6. Il comune, assieme all'approvazione dei piani, approva con il
medesimo provvedimento lo schema di convenzione previsto dall'art. 49
e successivamente ne promuove la sottoscrizione. Per gli immobili
interessati dal piano il certificato di destinazione urbanistica
riporta gli estremi dell'atto di approvazione del piano e della
relativa convenzione.
7. Quando le opere di urbanizzazione sono realizzate direttamente
dal comune quest'ultimo, con il provvedimento di approvazione del
piano, puo' aumentare fino a un massimo del 30 per cento l'incidenza
del contributo di costruzione previsto dall'art. 87, in relazione
alla natura dell'insediamento, alle caratteristiche geografiche della
zona e allo stato delle opere di urbanizzazione.