Art. 52 
 
                  Piano di lottizzazione d'ufficio 
 
  1. Quando il ricorso allo strumento del piano di  lottizzazione  e'
necessario per il migliore utilizzo di determinate  aree,  il  comune
puo' invitare tutti i proprietari delle aree esistenti nelle  singole
zone a presentare il  progetto  di  lottizzazione  entro  un  congruo
termine. 
  2. Nel termine previsto dal comma 1, la presentazione del  progetto
di lottizzazione puo' avvenire  anche  in  assenza  dell'adesione  di
proprietari  di  aree  che,  per  la  loro  configurazione  o  minima
estensione, non pregiudicano il raggiungimento  degli  scopi  di  una
pianificazione organica dell'area. 
  3. Decorso inutilmente il termine fissato dal comma  1,  il  comune
predispone  d'ufficio  il  piano  di  lottizzazione.  Il   piano   di
lottizzazione e' adottato,  previo  parere  della  CPC,  e  approvato
dall'organo del comune individuato ai sensi dell'art. 51, commi 2,  3
e 4, tenendo conto  delle  osservazioni  presentate  dai  proprietari
delle aree, nel loro interesse. 
  4. Il comune ha la facolta' di espropriare le aree dei  proprietari
che non hanno accettato  la  lottizzazione.  Quando  e'  opportuno  e
tecnicamente possibile il comune,  con  proprio  provvedimento,  puo'
ridurre l'ambito della lottizzazione ai soli immobili dei proprietari
che l'hanno accettata, anche in riferimento ad aree diverse da quelle
previste dal comma 2. In tal caso l'edificazione delle  aree  escluse
dal piano di lottizzazione resta subordinata alla predisposizione  di
un piano di lottizzazione integrativo e al pagamento  del  contributo
di costruzione previsto dall'art. 87 in misura doppia  rispetto  alle
tariffe in vigore al momento del rilascio dei  relativi  permessi  di
costruire.