Art. 52
Piano di lottizzazione d'ufficio
1. Quando il ricorso allo strumento del piano di lottizzazione e'
necessario per il migliore utilizzo di determinate aree, il comune
puo' invitare tutti i proprietari delle aree esistenti nelle singole
zone a presentare il progetto di lottizzazione entro un congruo
termine.
2. Nel termine previsto dal comma 1, la presentazione del progetto
di lottizzazione puo' avvenire anche in assenza dell'adesione di
proprietari di aree che, per la loro configurazione o minima
estensione, non pregiudicano il raggiungimento degli scopi di una
pianificazione organica dell'area.
3. Decorso inutilmente il termine fissato dal comma 1, il comune
predispone d'ufficio il piano di lottizzazione. Il piano di
lottizzazione e' adottato, previo parere della CPC, e approvato
dall'organo del comune individuato ai sensi dell'art. 51, commi 2, 3
e 4, tenendo conto delle osservazioni presentate dai proprietari
delle aree, nel loro interesse.
4. Il comune ha la facolta' di espropriare le aree dei proprietari
che non hanno accettato la lottizzazione. Quando e' opportuno e
tecnicamente possibile il comune, con proprio provvedimento, puo'
ridurre l'ambito della lottizzazione ai soli immobili dei proprietari
che l'hanno accettata, anche in riferimento ad aree diverse da quelle
previste dal comma 2. In tal caso l'edificazione delle aree escluse
dal piano di lottizzazione resta subordinata alla predisposizione di
un piano di lottizzazione integrativo e al pagamento del contributo
di costruzione previsto dall'art. 87 in misura doppia rispetto alle
tariffe in vigore al momento del rilascio dei relativi permessi di
costruire.