Art. 53
Compatti edificatori
1. Quando il comune non procede alla riduzione dell'ambito della
lottizzazione secondo quanto previsto dall'art. 52, comma 4, perche'
non lo ritiene opportuno o perche' cio' non risulta tecnicamente
possibile, puo' approvare, anche su richiesta degli interessati, uno
o piu' comparti edificatori, in sostituzione del piano di
lottizzazione, se sussiste un rilevante interesse pubblico
all'attuazione delle previsioni del PRG. L'obbligo di formazione del
piano di lottizzazione si considera adempiuto con l'approvazione del
comparto.
2. Il compatto edificatorio e' composto da uno o piu' edifici o
aree da trasformare, appartenenti a uno o piu' proprietari o soggetti
aventi titolo ad edificare e costituenti insieme un'unita' minima
d'intervento.
3. L'attuazione del comparto edificatorio e' subordinata alla
predisposizione di un programma degli interventi che interessa almeno
il 60 per cento degli indici edilizi ammessi dal PRG nel comparto,
presentato da uno o piu' proprietari o altri aventi titolo idoneo ai
sensi dell'art. 81, singoli o associati, per la richiesta di un unico
titolo edilizio. Il programma d'intervento e' accompagnato da uno
schema di convenzione, da stipulare con il comune, che ha i contenuti
indicati dall'art. 49, comma 6, lettera e), e che indica, nel caso di
piu' proprietari, il soggetto legittimato a chiedere il titolo
edilizio abilitativo.
4. Il comune approva il programma d'intervento dopo aver accertato
la mancanza di interesse dei proprietari che non hanno aderito alla
proposta di programma d'intervento.
5. Il programma d'intervento, accompagnato dallo schema di
convenzione previsto dal comma 3, e' approvato dal consiglio
comunale. In sede di approvazione sono apportate le modifiche
necessarie a garantirne la conformita' alle previsioni e ai criteri
direttivi del PRG o di altri piani attuativi.
6. L'approvazione del programma d'intervento costituisce
dichiarazione di pubblica utilita', di indifferibilita' e urgenza
degli interventi e opere previsti, e da' titolo per procedere
all'occupazione temporanea degli immobili dei proprietari che non
hanno aderito alla convenzione per l'esecuzione degli interventi, con
diritto di rivalsa delle spese sostenute nei confronti dei
proprietari o degli altri aventi titolo che non hanno aderito al
programma, oppure per procedere all'espropriazione dei medesimi
immobili.