Art. 53 
 
                        Compatti edificatori 
 
  1. Quando il comune non procede alla  riduzione  dell'ambito  della
lottizzazione secondo quanto previsto dall'art. 52, comma 4,  perche'
non lo ritiene opportuno o  perche'  cio'  non  risulta  tecnicamente
possibile, puo' approvare, anche su richiesta degli interessati,  uno
o  piu'  comparti  edificatori,  in   sostituzione   del   piano   di
lottizzazione,  se   sussiste   un   rilevante   interesse   pubblico
all'attuazione delle previsioni del PRG. L'obbligo di formazione  del
piano di lottizzazione si considera adempiuto con l'approvazione  del
comparto. 
  2. Il compatto edificatorio e' composto da uno  o  piu'  edifici  o
aree da trasformare, appartenenti a uno o piu' proprietari o soggetti
aventi titolo ad edificare e  costituenti  insieme  un'unita'  minima
d'intervento. 
  3. L'attuazione  del  comparto  edificatorio  e'  subordinata  alla
predisposizione di un programma degli interventi che interessa almeno
il 60 per cento degli indici edilizi ammessi dal  PRG  nel  comparto,
presentato da uno o piu' proprietari o altri aventi titolo idoneo  ai
sensi dell'art. 81, singoli o associati, per la richiesta di un unico
titolo edilizio. Il programma d'intervento  e'  accompagnato  da  uno
schema di convenzione, da stipulare con il comune, che ha i contenuti
indicati dall'art. 49, comma 6, lettera e), e che indica, nel caso di
piu' proprietari,  il  soggetto  legittimato  a  chiedere  il  titolo
edilizio abilitativo. 
  4. Il comune approva il programma d'intervento dopo aver  accertato
la mancanza di interesse dei proprietari che non hanno  aderito  alla
proposta di programma d'intervento. 
  5.  Il  programma  d'intervento,  accompagnato  dallo   schema   di
convenzione  previsto  dal  comma  3,  e'  approvato  dal   consiglio
comunale.  In  sede  di  approvazione  sono  apportate  le  modifiche
necessarie a garantirne la conformita' alle previsioni e  ai  criteri
direttivi del PRG o di altri piani attuativi. 
  6.   L'approvazione   del   programma   d'intervento    costituisce
dichiarazione di pubblica utilita',  di  indifferibilita'  e  urgenza
degli interventi  e  opere  previsti,  e  da'  titolo  per  procedere
all'occupazione temporanea degli immobili  dei  proprietari  che  non
hanno aderito alla convenzione per l'esecuzione degli interventi, con
diritto  di  rivalsa  delle  spese  sostenute   nei   confronti   dei
proprietari o degli altri aventi titolo  che  non  hanno  aderito  al
programma,  oppure  per  procedere  all'espropriazione  dei  medesimi
immobili.