Art. 75 Revoca 1. La concessione puo' essere revocata, previa comunicazione di avvio del procedimento di revoca, in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. 2. Le concessioni di derivazione relative alle categorie d'uso diverse da quello idroelettrico sono altresi' revocate con particolare riferimento al venir meno dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 4, commi 2 e 8. In tal caso il provvedimento di revoca stabilisce un congruo termine per consentire al concessionario la sostituzione dell'approvvigionamento idrico. 3. Nei casi di cui al comma 2 il concessionario, ove ne sussistano i presupposti, puo' richiedere il cambio di destinazione d'uso attraverso la procedura di cui all'art. 69.