Art. 75 
 
                               Revoca 
 
  1. La concessione puo' essere  revocata,  previa  comunicazione  di
avvio  del  procedimento  di  revoca,  in   qualunque   momento   per
sopravvenute ragioni di pubblico interesse e comunque al  verificarsi
degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. 
  2. Le concessioni di  derivazione  relative  alle  categorie  d'uso
diverse  da  quello  idroelettrico   sono   altresi'   revocate   con
particolare  riferimento  al  venir  meno  dei  presupposti  e  delle
condizioni  di  cui  all'art.  4,  commi  2  e  8.  In  tal  caso  il
provvedimento di revoca stabilisce un congruo termine per  consentire
al concessionario la sostituzione dell'approvvigionamento idrico. 
  3. Nei casi di cui al comma 2 il concessionario, ove ne  sussistano
i presupposti,  puo'  richiedere  il  cambio  di  destinazione  d'uso
attraverso la procedura di cui all'art. 69.