Art. 76 
 
                              Decadenza 
 
  1. Il settore competente, ferme restando le altre sanzioni previste
dalla legge,  puo'  dichiarare  previa  diffida  la  decadenza  della
concessioni nei di casi di cui  all'art.  55  del  regio  decreto  n.
1775/1933 ed in particolare per: 
    a) il mancato rispetto, grave o  reiterato,  delle  condizioni  e
prescrizioni contenute in disposizioni legislative,  regolamentari  o
nel disciplinare di concessione; 
    b) il mancato pagamento di tre annualita' del canone; 
    c) la subconcessione a terzi; 
    d) il non uso protratto per tre anni della concessione; 
    e) la mancata  costituzione  della  garanzia,  nei  casi  di  cui
all'art. 62 comma 5 e 63 comma 3. 
  2. Costituisce altresi' ipotesi di decadenza  l'inosservanza  degli
elementi di cui agli articoli 4,  5  e  6  del  presente  regolamento
nonche'  degli  obblighi  di  cui  al  d.p.g.r.  51/R/2015,  ove  non
ricadenti nella precedente casistica.