Art. 76 Decadenza 1. Il settore competente, ferme restando le altre sanzioni previste dalla legge, puo' dichiarare previa diffida la decadenza della concessioni nei di casi di cui all'art. 55 del regio decreto n. 1775/1933 ed in particolare per: a) il mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione; b) il mancato pagamento di tre annualita' del canone; c) la subconcessione a terzi; d) il non uso protratto per tre anni della concessione; e) la mancata costituzione della garanzia, nei casi di cui all'art. 62 comma 5 e 63 comma 3. 2. Costituisce altresi' ipotesi di decadenza l'inosservanza degli elementi di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente regolamento nonche' degli obblighi di cui al d.p.g.r. 51/R/2015, ove non ricadenti nella precedente casistica.